Prestazioni occasionali degli steward nel settore del calcio femminile professionistico

L’INPS fornisce alcune indicazioni in merito alle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi alla luce dell’introduzione del professionismo nel calcio femminile (INPS, messaggio 21 marzo 2023, n. 1104).

Il D.L. n. 50/2017, all’articolo 54-bis, comma 1, lett. c-bis) e comma 10, consente l’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive, nel limite annuo di 5.000 euro per ciascun prestatore.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, torna a occuparsi del lavoro svolto dagli steward negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, riepilogando anche la normativa di riferimento.

 

Gli steward sono impiegati dalle società organizzatrici di competizioni calcistiche nei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all’instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto. Il decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019 ha incluso anche le attività di accoglienza degli spettatori e i servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

 

Il D.Lgs. n. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022, all’articolo 38 prevede che l’area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.

 

Come noto, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha modificato le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), la cui nuova formulazione è entrata in vigore il 1° luglio 2022, e ha previsto che: «Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile». 

 

Pertanto, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023, è stato introdotto il professionismo sportivo nel calcio femminile relativamente al Campionato di Serie A organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC.

 

Conseguentemente, l’INPS rende noto che, per il campionato 2022/2023 Serie A Divisione Calcio Femminile, le società già censite potranno utilizzare l’apposito servizio “Portale prestazioni di lavoro occasionale e libretto famiglia” per comunicare le prestazioni lavorative rese dagli steward per le attività sopra descritte.

 

Per quanto riguarda invece le società non ancora censite, ai fini dell’utilizzo del Libretto Famiglia per le specifiche attività rese dagli steward, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni riportate nella circolare n. 95/2018 e nel messaggio n. 3193/2018 a cui si fa espresso rinvio.

CCNL Funzioni Centrali: siglato l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”

Per ciascuna area del sistema di classificazione professionale sono state definite le “Famiglie Professionali” 

Nell’ambito del CCNL Funzioni Centrali è stato sottoscritto, nella giornata di venerdì scorso, l’accordo di definizione delle “Famiglie Professionali”. L’accordo, oltre a prevedere per ciascuna Area i requisiti di accesso, la trasposizione dall’attuale sistema di classificazione e, per ciascuna Famiglia, le conoscenze e abilità caratterizzanti e l’esemplificazione dei possibili ambiti di impiego, fotografa, per ciascuna delle 4 aree del sistema di classificazione professionale, le “Famiglie Professionali” per ciascuna di esse, così enucleate:
Area degli Operatori (già prima area): famiglia “Operatori dei servizi generali amministrativi e dei servizi tecnici”;
Area degli Assistenti (già seconda area): famiglia “Assistenti amministrativi- economici” e famiglia “Assistenti tecnico-informatici”;
Area dei Funzionari (già terza area): famiglia “Funzionari giuridico-amministrativi e di Organizzazione”, famiglia “Funzionari economico-funzionario contabile”, famiglia “funzionari tecnici” e famiglia “Funzionari dati”;
Area delle elevate professionalità (area di nuova istituzione): famiglia “EP giuridico amministrative”, famiglia “EP di organizzazione”, famiglia “EP economico-finanziario-contabili”, famiglia “EP Tecniche”, famiglia “EP Dati”. 
In generale, le Famiglie Professionali, riunendo competenze similari o conoscenze comuni, rappresentano uno strumento di rappresentazione dell’organizzazione. 
Attraverso la contrattazione, affermano le OO.SS., si potranno valorizzare gli strumenti e le risorse economiche per tendere allo svuotamento della prima area e il maggior numero possibile di passaggi dalla seconda alla terza area, in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. Non secondariamente, si potrà rendere l’area delle elevate professionalità una opportunità per valorizzare l’esperienza e la professionalità del personale inquadrato nella terza area. 

Le delegazioni si riuniranno per proseguire la discussione in merito ai passaggi di area, presumibilmente, il 30 marzo. 

CCNL Barbieri e Parrucchieri: varata la piattaforma di rinnovo contrattuale

Novità in materia di trattamento economico e contrattuale, relazioni e diritti sindacali, Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato, classificazione del personale, congedi

Al via i negoziati per il rinnovo del CCNL Barbieri e Parrucchieri applicato ai dipendenti delle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre scorso. Le OO.SS. attraverso questo rinnovo, hanno voluto promuovere la tutela e la valorizzazione del lavoro, mediante una disamina dell’andamento del comparto, fornendo altresì, adeguate risposte al personale relativamente all’offerta di servizi e prestazioni, ponendo poi come scopo, quello di dare il giusto riconoscimento alle professionalità presenti ed acquisite. Pertanto, si sono dichiarate disponibili ad operare congiuntamente alle Associazioni Datoriali al fine di richiedere norme e interventi volti a dare maggior vigore alla trasparenza, alla regolarità e alla legalità del settore.
Tra i principali punti oggetto di trattativa, si enunciano:
Relazioni e diritti sindacali: ampliamento del diritto di assemblea sindacale, incremento del numero di Rsu/Rsa e ridefinizione del monte ore e delle modalità di erogazione dei permessi sindacali, al fine di rendere partecipi anche i lavoratori;
Fondo di Solidarietà Bilateralità dell’Artigianato: inserimento di un articolato informativo sulle misure previste dal sistema bilaterale volto ad implementare tutele e strumenti di welfare;
Classificazione del personale;
Lavoro a tempo parziale: riforma della normativa contrattuale su maggiorazioni per il lavoro supplementare e sulle clausole elastiche;
Contratto a tempo determinato: estensione del diritto di precedenza nelle assunzioni ed introduzione di meccanismi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine;
Apprendistato professionalizzante: richiesta di incremento del salario, inserimento della percentuale di conferma degli apprendisti e, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, il conteggio degli anni di apprendistato;
Malattia ed infortunio: pagamento del periodo di carenza al 100% a prescindere dalla durata della malattia e, nel caso di gravi malattie, la non computabilità del periodo di comporto oltre che l’obbligo aziendale di comunicazione preventiva sul termine del periodo di comporto;
Congedo di maternità e paternità: integrazione dell’indennità Inps al 100% della retribuzione;
Congedi per donne vittime di violenza di genere: riconoscimento di un ulteriore periodo di 90 giorni di astensione del lavoro con corresponsione di una indennità economica da erogare alla lavoratrice;
Parte economica: riconoscimento di un incremento dei minimi retributivi ed erogazione dell’elemento di garanzia;
Scatti di anzianità: aumento economico mediante la rivalutazione dell’importo.