CCNL Scuola Pubblica: 300 milioni di euro a disposizione per il rinnovo

Integrato l’Atto di Indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso novembre in tema di aumento delle retribuzioni 

Nei giorni scorsi, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso  novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico.
Tale integrazione prevede la disponibilità di 300 milioni di euro circa, stanziati dalla Legge di Bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, al fine di incrementare la componente fissa delle retribuzioni in vista delle trattative per il rinnovo del CCNL.
Si prevede, pertanto, un aumento medio degli stipendi, già approvato nel 2022, da 100,00 euro a 124,00 euro per mensilità.
Secondo il Ministero, l’obiettivo è di prevedere un netto miglioramento delle retribuzioni del personale del comparto Istruzione e ricerca al fine di valorizzare i lavoratori del settore e garantire maggiore continuità didattica agli studenti.

L’accesso alla NASpI per il lavoratore padre dimissionario

Le indicazioni dell’INPS sull’indennità di disoccupazione in caso di rinuncia volontaria al lavoro del soggetto che ha fruito del congedo di paternità (INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 32).

L’INPS è tornata sul tema dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, alla luce delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 105/2022 al Testo Unico  in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001).

In particolare, l’intervento normativo citato ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio con l’articolo 27-bis, commi 1 e 2, del citato D.lgs n. 151/2001, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico, ovvero il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre. 

In particolare, l’articolo 54, comma 7, del Testo Unico nella sua formulazione integrata dal D.Lgs n. 105/2022 dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. La disposizione in questione ha così esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

L’INPS rende noto, quindi, che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio, sia nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.   

Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti. Di conseguenza, le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della circolare in commento, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.

Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Cgil, Cisl e Uil per il servizio sanitario regionale

Previsti 16 milioni di euro per il salario accessorio di lavoratrici e lavoratori del servizio sanitario regionale

Con accordo sottoscritto lo scorso 8 marzo dalla Regione Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil è stato definito lo stanziamento di 16 milioni di euro di risorse per il salario accessorio dei lavoratori della sanità.
In questo modo i fondi della contrattazione integrativa delle aziende del Servizio sanitario regionale saranno incrementati nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sottoscritto il 2 novembre 2022, con valore retroattivo a partire dal 1° gennaio 2022.
Con le risorse stanziate verrà finanziato il trattamento economico accessorio e saranno coinvolti complessivamente oltre 56mila professionisti del comparto sanitario: operatori e funzionari amministrativi e tecnici non dirigenti, operatori sociosanitari e altri operatori non medici. Al momento rimane escluso il personale dirigenziale, per il quale si è in attesa della sottoscrizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021, al fine di valutare le modalità di impiego delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022.
In sede di contrattazione integrativa aziendale, le disponibilità economiche potranno essere indirizzate dalle aziende per perseguire politiche di crescita e valorizzazione professionale del personale, quali per esempio le progressioni tra le aree o il riconoscimento delle indennità collegate alle particolari condizioni di lavoro.