Eventi alluvionali Emilia-Romagna, le modalità di fruizione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di fruizione del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della Legge di bilancio 2024, per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 luglio 2024, n. 312076).

A seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’articolo 1, comma 435, della Legge di bilancio 2024 ha stabilito che i contributi di cui all’articolo 20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del D.L. n. 61/2023, venissero erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il successivo comma 436 ha, poi, previsto che i contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui al comma 435 potessero essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi ai contributi.

Inoltre, il comma 439 ha disposto che in capo al beneficiario del finanziamento maturasse un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

 

Tale credito d’imposta potrà, dunque, essere utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il soggetto finanziatore potrà recuperare l’importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, mediante l’istituto della compensazione dei crediti, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sarà possibile recuperare tali somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti:

  • i soggetti finanziatori o gli eventuali cessionari dovranno presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

  • saranno istituiti dall’Agenzia uno o più codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione della delega di pagamento;

  • non verrà applicato il limite previsto dall’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti (con i relativi importi), dei dati relativi al numero, all’importo e alla scadenza delle singole rate, nonché i dati delle cessioni dei crediti e delle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Nuovi chiarimenti del Fisco sul regime speciale lavoratori impatriati

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di importo transattivo (Agenzia delle entrate, risoluzione 23 luglio 2024, n. 40). 

L’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata anche alle indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, nonché alle somme e ai valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazione relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2001, tra le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.

 

L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del TUIR prevede che per tali redditi la tassazione avvenga, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta sia oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

 

Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del ”regime speciale per i lavoratori impatriati”, è stato già chiarito dall’Agenzia che i redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Tale disposizione, chiarisce l’Agenzia, deve intendersi riferita ai redditi che ”ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai redditi soggetti a tassazione separata.

 

Pertanto, sono esclusi dal regime speciale i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente , tra cui le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.

 

Nel caso di specie, dunque, le somme spettanti a titolo di ”incentivo all’esodo” e di ”importo transattivo” ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro con l’istante, in generale, sono soggette al regime della tassazione separata, fino all’importo di 1.000.000,00 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo. Pertanto, fino all’importo di euro 1.000.000,00, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione.

Riguardo, poi, alla possibilità di applicare il regime speciale alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, l’Agenzia fa presente che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.

PMI: istruzioni e chiarimenti MIMIT per l’accesso alle agevolazioni della Nuova Sabatini Capitalizzazione

La circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, del MIMIT integra e modifica la circolare n. 410823/2022 e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione” nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

Dal Ministero delle imprese e del made in Italy arrivano le istruzioni per l’accesso alla Nuova Sabatini Capitalizzazione, apportando modifiche alla circolare n. 410823/2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del D.I. 19 gennaio 2024, n. 43, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

 

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;

  • 3,575% per le medie imprese.

Come chiarito nella circolare, esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:

  1. la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare determinate caratteristiche;

  2. l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso;

  3. la PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo, è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;

  4. il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.