Cadiprof: nuove prestazioni sanitarie 2023

Erogate le prestazioni sanitare per i lavoratori degli Studi Professionali

Il Fondo Cadiprof, Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il personale a cui si applica il CCNL Studi Professionali, prevede per l’anno in corso, in favore di tutti gli aderenti, il rinnovo del Pacchetto Famiglia, nonché l’inserimento di nuove prestazioni sia nel suddetto Pacchetto, sia nel Piano Sanitario. Di seguito si elencano le novità.
Piano Sanitario: negli accertamenti diagnostici del piano sanitario vengono inserite due nuovi prestazioni: una erogata in modalità di convenzione con UniSalute ed una in modalità di rimborso. Queste sono la Densitometria Ossea (Moc) e l’Isteroscopia Diagnostica.
Vengono sospese invece quelle legate all’emergenza Covid-19, ossia le indennità dovute in seguito al ricovero per positività al virus. Gli aderenti hanno comunque la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate per realizzare test sierologici e tamponi presso strutture sanitarie convenzionate con UniSalute, rivolgendosi alla centrale operativa per ricevere le opportune indicazioni.
Si ricorda che, tutte le disposizioni e tutti i dettagli delle garanzie sono disponibili nella sezione piano sanitario del sito.
Pacchetto Famiglia: rinnovati per tutto il 2023 i progetti sperimentali relativi al rimborso spese per l’assistenza dei figli non autosufficienti senza connotazione di gravità, al rimborso spese per la consulenza psicologica ed al rimborso per gli aderenti del trattamento dell’emicrania cronica mediante anticorpi monoclonali, attraverso un incremento dei massimali.
Si conferma in modo definitivo e con rinnovo annuale, il rimborso vaccinazioni per ogni iscritto, coniuge e figli, nonché la garanzia rimborso lenti da vista per gli aderenti con ripetibilità della richiesta ogni due anni e un extra massimale di rimborso in caso di acquisto delle lenti presso i negozi della rete appartenente a Cadiprof.
Infine, si introduce un nuovo progetto sperimentale: il rimborso per gli iscritti di plantari ortopedici.
Per saperne di più, si invita a visitare le specifiche sezioni del sito nel pacchetto famiglia.
In merito alle garanzie gravidanza del piano sanitario UniSalute, indirizzate alle lavoratrici aderenti a Cadiprof in gravidanza, ed alle garanzie paternità del pacchetto famiglia Cadiprof rivolte invece a coloro che risultano iscritti per la loro coniuge o convivente in gravidanza, le spese sanitarie legate al monitoraggio della gravidanza rimborsabili risultano essere le visite specialistiche ginecologiche, le ecografie ostetrico-ginecologiche, compresa l’ecografia morfologica, le analisi clinico chimiche, il test e le indagini genetiche, quali bi-test, amniocentesi, villocentesi, esami prenatali su Dna fetale.
Convenzioni: per tutto il 2023, sono rinnovate le convenzioni che il Fondo ha realizzato per i propri iscritti con UniSalute, UnipolMove, ecc.
Da ultimo preme ricordare che quelle attive possono esser reperite sul sito nella sezione Convenzioni.

Le istruzioni applicative dell’INPS per l’incremento delle pensioni

L’Istituto ha reso note le indicazioni per l’aumento dei trattamenti di importo pari o inferiori al minimo, per il periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 (INPS, circolare 3 aprile 2023, n. 35).

L’INPS ha diffuso le istruzioni applicative in materia di incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, riconosciuto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità spettante. L’aumento, in particolare, è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento che afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono invece escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva cosiddetta quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

La misura dell’incremento

L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per il 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari. L’incremento viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS che si rammenti per il 2023 è pari a 563,74 euro. Un esempio di calcolo è il seguente:

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023
INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
563,74 + 8,46 = 572,20 563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per il 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente tabella. Ad esempio:

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300 euro

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA 75ENNI = 1,50% ULTRA 75ENNI = 6,40%
300,00 + 4,50 = 304,50 300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Pagamento e trattamento fiscale

Nella circolare in commento, seguono, inoltre, le indicazioni sulle modalità di pagamento (gli importi saranno corrisposti con la stessa cadenza della pensione), il trattamento fiscale (le somme sono fiscalmente imponibili, mentre gli incrementi non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito). Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Assegno sociale e soggiorno in Italia, le precisazioni dell’INPS

L’INPS si sofferma sul requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente la prestazione di assegno sociale con alcuni chiarimenti (INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1268).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno 10 anni.

 

Ciò premesso, con il messaggio in oggetto, l’INPS fornisce alcune precisazioni riguardo al suddetto requisito, anche a parziale rettifica di quanto in precedenza affermato sull’argomento e alla luce del mutato criterio per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

L’assegno sociale in argomento spetta al ricorrere dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) età anagrafica (attualmente 67 anni);

 

b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo;

 

c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda;

 

d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.

Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

 

Richiamando i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 131/2022, l’Istituto ricorda che la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio, con eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi.

 

Il permesso di soggiorno di lungo periodo di cui alla citata lettera b), può essere richiesto dallo straniero che sia in possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità (articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998).

 

Pertanto, rettificando quanto detto nel paragrafo 2.2 della citata circolare n. 131/2022, l’INPS precisa che, qualora sussista continuità delle date di rilascio di 2 permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi automaticamente soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

 

A tale conclusione l’Istituto perviene anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale, consolidato da diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui vi è una differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, invece, dato fattuale regolato dal codice civile.