Patologia asbesto-correlata e mesotelioma non professionale: istruzioni sulle erogazioni INAIL

L’INAIL riepiloga la disciplina relativa alla prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e alla prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi, fornendo anche le istruzioni applicative (INAIL, circolare 4 aprile 2023, n. 14).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto, eroga due tipi di prestazioni, ovvero una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15%o, elevata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla rendita riconosciuta ai lavoratori o loro eredi per una patologia asbesto-correlata, e una indennità una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi.

 

Nella circolare in oggetto viene riassunta la disciplina prevista dalla normativa di riferimento per le due prestazioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni applicative.

 

1) Prestazione economica aggiuntiva alla rendita erogata per una patologia asbesto-correlata

 

I beneficiari di questa prestazione sono:

 

a) i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall’INAIL per una patologia asbesto-correlata;

b) i superstiti, se l’evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

 

Per l’anno 2023, la prestazione, nella misura del 17%, è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

 

Per accedere al beneficio non è necessario presentare alcuna domanda, trattandosi di una prestazione aggiuntiva alla rendita, che ne costituisce il presupposto, e la stessa è anche cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell’ordinamento. 

 

2) Prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale e dei loro eredi

 

Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’INAIL eroga una prestazione di importo fisso pari a 15.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 (in luogo del precedente importo di 10.000 euro) da corrispondere in unica soluzione, non cumulabile con la prestazione aggiuntiva alla rendita diretta per una patologia asbesto-correlata di origine professionale.

 

I beneficiari della suddetta prestazione sono:

 

a) i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in una lavorazione che ha comportato l’esposizione all’amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;

b) gli eredi dei malati, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

 

Per l’accesso alla prestazione, i malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi devono presentare domanda all’INAIL, a pena di decadenza entro 3 anni dalla data dell’accertamento della malattia, utilizzando rispettivamente i moduli 190 e 190E, pubblicati nel sito istituzionale. Il predetto termine di decadenza decorre sempre dalla data della prima diagnosi ed è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale, sia per i loro eredi.

 

In caso di esposizione familiare, la domanda deve contenere le informazioni relative al familiare impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto in Italia con l’indicazione dei relativi periodi di esposizione e dei rapporti di lavoro, nonché il vincolo di parentela/affinità e i periodi di convivenza in Italia del malato con il lavoratore (parente o affine) adibito alla lavorazione morbigena.

 

Nell’ipotesi di esposizione ambientale, nella domanda deve essere indicato unicamente il periodo di residenza in Italia del richiedente la prestazione.

 

Riguardo agli eredi beneficiari, la domanda deve essere prodotta da uno solo degli eredi (in presenza di più eredi, alla domanda deve essere allegata la delega degli altri eredi alla riscossione della prestazione), corredando la stessa anche della documentazione sanitaria che attesta che il decesso del malato è stato causato dal mesotelioma.

 

L’erede di un lavoratore deceduto per mesotelioma professionale, titolare di rendita a superstite, può beneficiare anche della prestazione assistenziale una tantum nel caso sia egli stesso un malato di mesotelioma non professionale (per esposizione familiare o ambientale) oppure sia erede di un malato deceduto per mesotelioma non professionale, in considerazione del diverso fondamento giuridico delle due prestazioni (la rendita è una prestazione assicurativa, mentre la prestazione una tantum ha natura assistenziale).

 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede INAIL competente individuata in base al domicilio del richiedente, o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di PEC. 

 

CCNL Zootecnia: elemento provvisorio della retribuzione ad aprile

Previsto l’elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione da calcolarsi sui minimi retributivi

L’ipotesi di Accordo del 22 novembre 2021 sottoscritto tra l’Associazione italiana Allevatori, la Flai-Cigl, Fai-Cisl, la Uila-Uile e la Confederdia ed applicabile ai dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici, e delle imprese private afferenti al settore Zootecnico ha previsto che a decorrere dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, ovvero il 1° aprile 2023, qualora non sia stato ancora sottoscritto l’accordo di rinnovo, viene erogato un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Si specifica che dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato
L’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del CCNL e gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato CCNL a far data dalla sua decorrenza iniziale.

 

CCNL Alimentari – Cooperative: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

Incremento aggiuntivo della retribuzione per i dipendenti del settore agricolo, zootecnico e alimentari 

Le Associazioni Sindacali Agrital-Agci, Legacoop Agroalimentare, FedagriPesca – Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, in data 2 dicembre 2020, hanno concordato il rinnovo contrattuale per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, scaduto il 30 novembre 2015.
Dal 1°aprile 2023, l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione, uno degli elementi che compongono il Trattamento Economico Complessivo, è determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta dalla tabella riportata di seguito, e viene corrisposto a tutti i lavoratori del comparto agricolo, zootecnico e alimentari.
Va specificato che, l’Iar non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e varrà anche per la retribuzione futura.

Livello Parametri Iar
1S 230 58,77
1 200 51,10
2 165 42,16
3 A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55