Disoccupazione agricola 2025 e CISOA: l’equiparazione al lavoro

Illustrati gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del D.L. n. 92/2025 (INPS, circolare 3 dicembre 2025, n. 149).

L’articolo 10-bis, comma 2 del D.L. n. 92/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 113/2025 ha equiparato al lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, i periodi di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato gli effetti della nuova disciplina sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.

Vengono, però, esclusi dalla CISOA per intemperie gli operai agricoli dipendenti da cooperative e loro consorzi (Legge n. 240/1984) i quali, da gennaio 2022, accedono alla NASpI.

I requisiti di accesso

In particolare, possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola per intemperie stagionali:

– gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che abbiano prestato, nel 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo;
– gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che siano iscritti negli elenchi annuali, riferiti al 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Infine, nella circolare in argomento, l’INPS ha anche illustrato i requisiti contributivi per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, le modalità di calcolo dell’indennità e la retribuzione di riferimento.

Semplificazione in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese

Pubblicata in G.U. la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Tra le novità più significative contenute nel provvedimento in materia di lavoro e immigrazione, si segnalano:

– la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all’annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (articolo 1, L. n. 182/2025);

– la semplificazione della disciplina della professione di guida alpina, intervenendo sulla Legge n. 6/1989 recante ordinamento della professione in questione (articolo 10, L. n. 182/2025);

– l’integrazione della disciplina volta a incentivare la creazione o la riqualificazione e l’ammodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 14 del D.L. n. 95/20252 (articolo 12, L. n. 182/2025);

– con modifiche all’articolo 328 del Codice della navigazione, si interviene anche in materia di contratti di arruolamento del comandante della nave, degli altri membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo (articolo 16, L. n. 182/2025);

– le modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) in materia di procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in favore di cittadini di Stati non appartenenti all’UE (articolo 4, L. n. 182/2025). E’ inoltre modificato l’articolo 24-bis, cit., concernente la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari (articolo 20, L. n. 182/2025) e l’articolo 27-quater, comma 6, cit. con cui si riduce da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (articolo 21, L. n. 182/2025);

– si inserisce all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 2-bis, con cui si prevede che il lavoratore, che fruisce del trattamento di integrazione salariale, debba informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione (articolo 22, L. n. 182/2025);

– in materia di lavoro occasionale in agricoltura è prorogata anche per l’esercizio 2025 l’applicazione della disciplina relativa alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui ai commi da 344 a 354 della Legge di bilancio 2023 (articolo 23, L. n. 182/2025).

 

CCNL Funzioni centrali: prosegue la trattativa per il rinnovo

L’Aran conferma le risorse disponibili, Fp-Cgil chiede garanzie anti inflazione e recupero del potere d’acquisto

Lo scorso 3 dicembre si è svolto, tra le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali e l’Aran, l’incontro di apertura della trattativa di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

Durante l’apertura dell’incontro l’Aran ha espresso l’auspicio di concludere il rinnovo in tempi ragionevoli ed ha ricordato gli elementi caratterizzanti dei contratti precedenti come la riforma dell’ordinamento professionale del CCNL 2019-2021 e il consolidamento degli istituti in quello del 2022-2024.
L’Agenzia ha, inoltre, confermato le risorse disponibili che saranno illustrate nel prossimo incontro.

Fp-Cgil ha sottolineato la necessità di compensare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni subita dai lavoratori del comparto nel triennio 2022-2024 e ha richiesto l’individuazione di meccanismi di salvaguardia per prevenire scostamenti tra l’inflazione programmata e quella effettiva registrata.

Il sindacato ha, inoltre, sollevato la questione del sistema di relazioni sindacali che tende all’esclusione, dai tavoli di confronto, delle Sigle non firmatarie dell’accordo e chiede, pertanto, il rafforzamento dei rapporti e la revisione della disciplina della titolarità e delle agibilità sindacali, riconoscendo il legame esistente tra rappresentatività certificata e partecipazione dei lavoratori. 

Gli altri temi discussi nell’incontro hanno interessato:

– la garanzia dell’applicazione, in tutte le amministrazioni, del nuovo ordinamento professionale con risorse dedicate;

– la tutela del lavoro agile;

– la garanzia della presenza di persone con disabilità nella pubblica amministrazione;

– l’impatto dell’intelligenza artificiale e la conseguente necessità di garantire la formazione continua per rispondere alle sfide tecnologiche.

L’Aran, a chiusura dell’incontro, ha ribadito che spetta al CCNL e agli ACNQ (Accordi Collettivi Nazionali Quadro) disciplinare il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali ai tavoli di confronto.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 18 dicembre 2025.