Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.

 

Settore agricolo: promozione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile

Pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 2024 la legge che contiene interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo (Legge 15 marzo 2024, n. 36).

Entrerà in vigore il prossimo 10 aprile la legge in oggetto volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo.

 

Per la realizzazione di tali finalità, il provvedimento legislativo contiene disposizioni che riguardano il lavoro e anche altre di natura fiscale.

 

Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

 

L’articolo 3 istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo le cui risorse sono destinate, tra l’altro, all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola e all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere costituito un Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), tra le cui competenze vi è la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale, e l’analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione.

 

Sul fronte fiscale, viene previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Per accedere al suddetto regime l’articolo 4, comma 2 della legge prevede la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui quello di non aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d’impresa agricola.

 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola in favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 6).

 

Nell’ambito delle misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale, sono altresì stabilite agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate per i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze: l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (articolo 7).

Ebav Veneto: contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l’ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L’Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.