La compilazione del Quadro RR per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

L’INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione per i soggetti iscritti alle diverse gestioni previdenziali (INPS, circolare 7 giugno 2023, n. 52).

L’INPS ha provveduto a rendere note le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Infatti, l’articolo 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Il medesimo decreto prevede, inoltre, che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Infine, con il provvedimento prot. n. 55597 del 28 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2023-PF” per il periodo d’imposta 2022, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Artigiani ed esercenti attività commerciali

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

Per quel che l’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. Seguono nella circolare le indicazioni per la determinazione della base imponibile per i diversi casi tra i quali i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti e gli iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Nella circolare in commento, infine, vengono riportate le istruzioni per la compilazione della sezione II del Quadro RR da parte dei soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo,  iscritti e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. 

In particolare, ricorda l’INPS; sono obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

Nel documento dell’INPS vengono anche illustrate le indicazioni per la determinazione della base imponibile – rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” (se adottato dal professionista) per gli esercenti attività di impresa arti o professioni – e per il calcolo del contributo dovuto.

Infine, nella circolare in sono riportati i termini e le modalità di versamento per i contribuenti, le forme di rateizzazione e quelle relative alla compensazione.

Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato: il riepilogo dell’INPS

L’Istituto ha effettuato una ricognizione del quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato (INPS, circolare 31 maggio 2023, n. 49).

Dato che nel corso degli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per ampliare le misure volte a favorire l’erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati (Legge n. 208/2015, Legge n. 232/2016, Legge n. 205/2017 e D.L. n. 48/2023), l’INPS ha voluto effettuare un riepilogo delle modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale. 

Welfare aziendale: i benefit (articolo 51, comma 2, del TUIR)

La normativa di riferimento ha ampliato le tipologie di prestazioni che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile e a una ridefinizione del perimetro applicativo delle ipotesi di benefit già contemplate dall’articolo 51 del TUIR. In particolare, al comma 2 dell’articolo 51 sono state modificate le lettere f) e f-bis) e introdotte le lettere d-bis), f-ter) e f-quater), che disciplinano fattispecie per le quali la non concorrenza al reddito da lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

In proposito, in linea con le precisazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS evidenzia che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano. Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Il regime previdenziale in relazione ai benefit 

Anche dopo l’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale a opera del D.lgs n. 314/1997, restano alcuni profili distintivi per quanto riguarda la determinazione delle somme soggette a contribuzione nei limiti indicati dall’articolo 12 della Legge n. 153/1969 e, in particolare, con riferimento al comma 4, lettera f), il quale dispone che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Considerato che le casse, i fondi e le gestioni citate possono contestualmente avere la finalità di erogare prestazioni diverse, delle quali alcune riconducibili al regime di cui all’articolo 12, comma 4, lettera f), della Legge n. 153/1969, ne consegue che una contabilizzazione separata dei versamenti consentirà la corretta applicazione della disciplina previdenziale.

Corresponsione dei benefit mediante voucher

L’articolo 1, comma 190, lettera b), della legge di Stabilità 2016 ha consentito la generale possibilità di erogazione dei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR in forma di voucher. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Questi beni e servizi, tuttavia, possono essere indicati cumulativamente in un unico titolo purché il valore complessivo non ecceda il limite di 258,23 euro.

In particolare, il momento dell’assoggettamento a contribuzione dei benefit erogati con voucher, nei casi in cui sia previsto è sempre quello della percezione del titolo che coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.

Profili previdenziali e premi di risultato

Mentre il premio di risultato sconta la normale contribuzione (fatte salve le agevolazioni di cui all’articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10% (ridotta al 5% per l’anno 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore. Va evidenziato, comunque, che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Per potere beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso.

L’esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all’ammontare delle somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 55 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, in materia di redditi relativi a premi di produttività e di redditività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili, accanto a quelle fiscali, altre agevolazioni di natura contributiva. In particolare, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro è prevista l’applicazione di un beneficio sul piano contributivo mediante la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800 euro. Sempre per le quote delle erogazioni non superiori a 800 euro è altresì prevista la non debenza di contribuzione a carico del lavoratore.

Contestualmente, a fronte del minore onere contributivo a vantaggio del lavoratore e del datore di lavoro, il legislatore ha previsto, corrispondentemente, sul piano previdenziale la riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici.

Premi di risultato sostituiti con welfare aziendale

Su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le specifiche disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, nonché dell’articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 252/2005, comportano che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui al comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, siano assoggettate a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Le stesse considerazioni valgono in relazione all’ipotesi di esclusione dal reddito da lavoro dipendente per i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR (destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione indicati dal TUIR.

Infine, con riferimento al caso di sostituzione dei premi di risultato con azioni offerte alla generalità dei dipendenti, si osserva che il legislatore ha introdotto una deroga alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR con riferimento non solo al limite di valore delle azioni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, ma anche alle condizioni che richiedono l’attribuzione delle azioni alla generalità dei dipendenti e la non cedibilità delle azioni da parte del dipendente prima del triennio, nonché – anche oltre tale termine – al datore di lavoro o alla società emittente.

Assegno sociale: semplificata la procedura di domanda

L’INPS ha reso noto il rilascio della nuova piattaforma per la presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino (INPS, messaggio 30 maggio 2023, n. 2003).

È stata rilasciata, in via sperimentale, la nuova piattaforma con riguardo, attualmente, solo alla fase di presentazione della domanda di assegno sociale da parte del cittadino: ne ha dato notizia l’INPS che ha precisato anche che successivamente, al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli istituti di patronato e agli intermediari abilitati.

Il progetto “Istruttoria assegno sociale” si propone di realizzare una piattaforma dedicata, comprendente un unico modello sia per la domanda, sia per l’istruttoria, con un workflow ottimizzato nella fase di verifica, nell’ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, l’inserimento da parte dell’istante dei propri dati anagrafici e reddituali e l’automazione della verifica degli stessi ridurranno sensibilmente i tempi di istruttoria e di liquidazione.

Il progetto concerne l’assegno sociale (categoria 078) ed è, pertanto, escluso l’assegno sociale sostitutivo (categoria 044).

Le modalità di accesso

L’accesso è disponibile sul portale INPS, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente tramite il link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html

È possibile accedervi tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2/CIE 3.0/CNS) oppure rivolgendosi al contact center dell’INPS. Una volta selezionato il “profilo cittadino” e completata l’autenticazione con la propria identità digitale, l’interessato può scegliere se consultare una dichiarazione già presentata o compilare una nuova domanda che può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge (attualmente fissato al 67° anno di età), non essendo consentita la presentazione della domanda prima di tale mese.

La documentazione necessaria

La nuova procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico, a seguito dell’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati: cittadinanza; residenza; trattamenti erogati dall’INPS. Tali dati possono essere accettati o modificati dall’interessato, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS, per i quali è inserito automaticamente il valore risultante dalle banche dati dell’Istituto.

Tuttavia, al fine di favorire l’automazione della liquidazione, la nuova domanda di assegno sociale prevede l’inserimento obbligatorio delle informazioni di seguito riportate:

– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”. Devono essere indicati gli estremi della sentenza di separazione/divorzio ovvero del decreto di omologazione della separazione consensuale/modifica delle condizioni della separazione (organo giudiziario emanante, relativa sezione, data di deposito in cancelleria e numero), qualora il provvedimento giudiziario non sia stato allegato alla domanda su iniziativa del richiedente.

Nell’ipotesi di accordo di separazione/divorzio oppure di modifica delle condizioni di separazione/divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, devono essere riportati i relativi estremi (comune, data e numero di protocollo);

Cittadini extracomunitari.  In attesa dell’entrata in vigore dell’articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012, recante  “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che prevede l’autocertificazione riguardante stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani in materia di immigrazione, il richiedente dovrà allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso.

Nel messaggio in commento, inoltre, sono incluse le indicazioni in materia di soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni nel territorio dello Stato (articolo 20, comma 10, D.L. 25 n. 112/2008). Si tratta dei criteri di computo del periodo decennale, nonché delle ipotesi di interruzione dello stesso, già riportati con la circolare INPS n. 131/2022. In particolare, nella circolare citata sono state identificate le fattispecie che non interrompono la decorrenza del periodo: pertanto, al ricorrere di tali ipotesi deve essere allegata la relativa documentazione che giustifica la permanenza all’estero.

Infine, seguendo il percorso di compilazione previsto dalla procedura, nella pagina relativa alla compilazione dei dati reddituali è possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili.