DIRIGENTI AZIENDE DI AUTROTRASPORTO: devoluzione del “Credito Welfare”

Firmato, il 20/12/2021, tra CONFETRA e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione della devoluzione al Fondo Mario Negri degli importi riconosciuti a titolo di “Credito Welfare” per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato

Ai sensi dell’art. 22/Bis dell’accordo del 12/7/2021, ai Dirigenti di aziende di autotrasporto, potrà essere riconosciuto un importo spendibile in beni e servizi di welfare (cosiddetto Credito Welfare). Qualora riconosciuto il suddetto importo dovrà essere stanziato in pari misura a favore di tutti i dirigenti.
Ciò posto, le parti, con la firma dell’accordo del 20/12/2021, intendono permettere la devoluzione del credito welfare al Fondo di Previdenza complementare Mario Negri, regolamentando e definendo gli importi massimi conferibili, fissati in 5.000,00 Euro annui.
Il credito welfare devoluto include una quota di contributo integrativo fissato nella misura del 2%. Il valore accreditato sul conto individuale del dirigente sarà quindi diminuito del suddetto contributo.
Le parti conferiscono al Fondo Mario Negri l’incarico di predisporre i necessari adeguamenti alle procedure e alla normativa statutaria e regolamentare conseguenti alle disposizioni del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a monitorare l’attuazione del disposto contrattuale e ad apportare tempestivamente i correttivi che si dovessero rendere necessari.

Firmato accordo sul FIS negli esercizi cinematografici

Siglato l’1/2/2022, tra l’ANEC e la SLC-CGIL, la FISTel-CISL, la UILCOM-UIL, l’accordo quadro per l’erogazione del F.I.S. Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo in merito all’utilizzo del F.I.S.
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dall’1/1/2022 per le aziende che nell’ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell’ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.

INPS: Rdc/Pdc, rilevanza dei trattamenti assistenziali in corso di godimento

A decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, vengono presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.

Ad oggi, il valore corrente delle seguenti prestazioni assistenziali percepite da tutti i componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento, dal momento che dal valore del reddito familiare vengono decurtati i trattamenti inclusi in ISEE, riferiti al secondo anno solare antecedente, e vengono sommati i trattamenti della stessa natura percepiti nell’anno in corso, ossia: Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali; Assegno di maternità dei Comuni (MAT); Assegno per il nucleo familiare dei Comuni; Pensione sociale e assegno sociale; Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
In particolare, i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi di riferimento dell’INPS come in corso di godimento, con proiezione su base annuale.
A seguito del completamento della ricognizione dei trattamenti esenti che devono essere oggetto di aggiornamento, a decorrere dall’erogazione della rata di gennaio della prestazione Rdc/Pdc, verranno presi in considerazione, con lo stesso meccanismo di aggiornamento sopra descritto, tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dei trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi.
L’Inps precisa che resta confermata la disciplina attuale che prevede l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento di qualsivoglia natura percepito in ragione della predetta condizione di disabilità.
L’adeguamento in commento prevede che, ai soli fini della verifica del reddito familiare per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli suelencati:
1. maggiorazioni dell’assegno sociale;
2. maggiorazione dell’aumento della pensione sociale;
3. maggiorazione sociale;
4. importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo;
5. quattordicesima.

Inoltre, nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
– le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
– le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni;
– per il pagamento di tributi;
– le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
– l’assegno di natalità.
Pertanto, a partire dal mese di gennaio 2022, potrà determinarsi la variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, nonché, nelle situazioni in cui sono superate le soglie previste dalla norma, la decadenza dal beneficio ovvero la reiezione della domanda presentata in fase di prima istruttoria.