Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

In tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero, fermo restando i requisiti previsti dalla disciplina agevolativa, non costituisce motivo di esclusione la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza per una società italiana contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero, né lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni nell’anno. (Agenzia delle Entrate – Risposta 27 aprile 2022, n. 222).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
Nella fattispecie, una ricercatrice italiana, residente all’estero da ottobre 2012, ha svolto documentata attività di ricerca e docenza all’estero presso università e centri di ricerca pubblici e privati. In particolare, l’attività di ricerca è stata svolta:
– per 24 mesi continuativi dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2016, presso un’Università svizzera;
– per 4 mesi continuativi dal 1° novembre 2017 al 31 marzo 2018, presso un Istituto svizzero;
– per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2018 al 30 settembre 2019, presso un’Università francese.
Inoltre, è stata svolta attività di ricerca e docenza per 18 mesi continuativi dal 1° aprile 2020 al 31 agosto 2021 presso un’Università svizzera.
Contestualmente all’attività di ricerca all’estero, dal 27 dicembre 2016 al 18 aprile 2018, è stata svolta attività di lavoro subordinato part-time (20 ore a settimana) in modalità a distanza per una società italiana.
Inoltre, dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2017, è stato svolto un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia.
Considerato che dal 1 ° aprile 2022 la ricercatrice inizia attività di ricerca in Italia, come collaboratrice scientifica in forza di un contratto di lavoro subordinato full-time a tempo determinato (3+2 anni), trasferendo la residenza fiscale in Italia, si chiede se sia possibile accedere al regime fiscale agevolato previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.
In particolare, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, si chiede se sono ostativi alla fruizione dell’agevolazione:
1) la prestazione di attività lavorativa subordinata part-time con modalità a distanza contestualmente allo svolgimento di attività di docenza e ricerca all’estero e lo svolgimento di un soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, per i periodi sopra rispettivamente indicati;
2) l’aver svolto attività di ricerca e docenza all’estero per un periodo di due anni continuativi (dal 01.09.2014 al 31.08.2016) non coincidente con i due anni immediatamente precedenti il rientro in Italia (01.04.2022).

In relazione al secondo quesito, riguardante il requisito dell’attività di ricerca e docenza svolta all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detta attività non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi.

Con riferimento al primo quesito, concernente lo svolgimento di attività per società, enti ed istituzioni italiane durante la permanenza all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attività di lavoro dipendente part-time per la società italiana, dall’estero e in modalità a distanza, deve ritenersi produttiva di redditi fuori dal territorio italiano, pertanto non è ostativo alla fruizione del beneficio;
Riguardo al soggiorno di ricerca temporaneo in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, siccome la predetta attività di ricerca (in Italia) è stata svolta per un periodo inferiore a 183 giorni, nel periodo d’imposta non risulta integrata la condizione che determina la fictio juris della residenza fiscale in Italia, ovvero non può essere assunto come periodo d’imposta in cui il reddito da docenza o ricerca risulta prodotto nel territorio dello Stato in modo prevalente. Pertanto, non deve ritenersi ostativo della fruizione del beneficio.

Questionario online Cassa Mutua Nazionale

Con circolare 5/2022 della Cassa Mutua Nazionale è stato comunicato che dallo scorso 20 Aprile e fino al 5 Maggio p.v., è stato avviato un questionario online per conoscere, analizzare e predisporre una migliore assistenza e le più idonee prestazioni da dedicare alle situazioni di fragilità presenti nella platea degli iscritti.

È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria, programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5 maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Lo scopo di tale indagine facoltativa è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:
– Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;
– Invalidità civile superiore ai due terzi;
– patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.

Domestici: finanziamento degli interventi per la prevenzione degli infortuni

Pubblicato l’avviso pubblico 2022 dell’Inail per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

Destinatari delle attività sono i soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da Inail.
Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti: tutte le organizzazioni espressamente riportate nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021 anche per il tramite delle società di servizi controllate o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti.
Tali soggetti possono partecipare all’avviso in forma singola o in aggregazione tra loro.
L’avviso finanzia interventi informativi finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l’assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.
I progetti di informazione possono riguardare attività informative attuate attraverso le seguenti modalità:
– in presenza;
– in remoto (videoconferenza sincrona).

Ai progetti di informazione viene riconosciuto un contributo finanziario di importo predeterminato, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle iniziative regionali in cui si articolano, che sarà incrementato successivamente di una quota variabile in funzione delle nuove iscrizioni all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici intervenute nel periodo di svolgimento delle iniziative progettuali da parte dei partecipanti alle stesse.
L’importo predeterminato, nel caso di iniziative attuate in modalità in presenza, è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante; nel caso di iniziative attuate in modalità remota (videoconferenza sincrona), l’importo è pari a euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi informativi di importo complessivo compreso tra un minimo di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) ed un massimo di euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) in ragione del numero dei soggetti partecipanti e della modalità di svolgimento scelta.
Sono ammessi al contributo finanziario esclusivamente progetti che non prevedano oneri a carico dei soggetti destinatari delle attività di informazione.
Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo www.inail.it nella sezione attività/prevenzione e sicurezza/agevolazioni e finanziamenti/finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico infortuni in ambito domestico (Comunicato inail 26 aprile 2022).