Agenti finanziari e mediatori creditizi: vigilanza Enasarco

Scambio di informazioni tra Fondazione Enasarco e Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) e svolgimento di accertamenti contributivi da parte degli ispettori della Fondazione nei confronti degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Cooperazione siglata per verificare il rispetto della normativa nel settore (Enasarco – Comunicato 06 giugno 2022)

Il 6 giugno 2022, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, Enasarco e OAM hanno disciplinato le reciproche forme di collaborazione per verificare il rispetto delle norme da parte degli operatori del settore.
In particolare, è previsto:
– lo svolgimento e la condivisione degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla Fondazione per conto dell’OAM in relazione a soggetti che esercitano l’attività di intermediazione del credito, iscritti negli Elenchi gestiti da quest’ultimo;
– lo scambio di informazioni presenti nei rispettivi database sempre con riferimento ai soli agenti in attività finanziaria ed ai loro collaboratori, per i quali ricorre l’obbligo di iscrizione o comunicazione nei confronti dell’OAM.
Grazie alla cooperazione ed allo scambio dei dati, gli Enti verificano il rispetto della normativa e la persistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione dei soggetti controllati dall’OAM, nonché il rispetto degli obblighi di iscrizione e contribuzione Enasarco per tutti i soggetti operanti in forza di un rapporto riconducibile al contratto d’agenzia.
Lo scopo è rilevare eventuali criticità o anomalie, cui seguono iniziative anche di carattere sanzionatorio.
In particolare, nello svolgimento dell’attività di vigilanza esercitata nei confronti di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi, gli ispettori della Fondazione, oltre ad effettuare le consuete verifiche di competenza, provvederanno altresì a verificare, per conto dell’OAM, il rispetto di alcune prescrizioni normative vincolanti per gli operatori del settore.

Mobbing: nullità del licenziamento ai danni del lavoratore

7 giu 2022 E’ nullo il licenziamento disciplinare collegato alla condotta mobbizzante tenuta dal datore di lavoro ai danni del dipendente (Corte di Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2022, n. 17702).

La vicenda

La Corte di Appello territoriale ha confermato la sentenza di prime cure che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore dalla società datrice, in quanto fondato su un unico motivo illecito, ossia la volontà espulsiva della stessa.
La Corte ha, difatti, collocato il procedimento disciplinare che aveva determinato il licenziamento in un contesto in cui nei confronti del dipendente risultavano provati i sistematici e reiterati comportamenti ostili, originanti forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, con mortificazione morale dello stesso e con effetto lesivo del suo equilibrio fisico psichico e del complesso della sua personalità;
valutati, dunque, i molteplici addebiti mossi al lavoratore, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati dovessero ritenersi insussistenti, essendo tutti o non provati nel loro verificarsi, o non riconducibili con certezza al lavoratore, ovvero non disciplinarmente rilevanti; pertanto hanno condiviso le conclusioni del giudizio di primo grado, secondo cui il licenziamento doveva porsi in correlazione con la condotta mobbizzante tenuta ai danni del dipendente, una volta riconosciuto alla base di esso, come unico motivo, la volontà di liberarsi e di colpire il lavoratore, conseguenza ultima delle condotte vessatorie tenute a suo carico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, volto esclusivamente a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta nei gradi di merito, ed ha ritenuto la sentenza impugnata coerente con i consolidati principi stabiliti dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l’adozione di condizioni lavorative stressogene o mobbizzanti ed il giudice del merito è tenuto a valutare se dagli elementi noti possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell’esistenza del danno.

La Suprema Corte, sul punto, ha evidenziato che tutte le contestazioni della società datrice, mirassero, nel caso sottoposto ad esame, ad un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, in particolare, richiamando impropriamente la violazione da parte della Corte distrettuale degli artt. 115, 116 e 2697 c.c..
A tale riguardo i giudici hanno, dunque, evidenziato che, invero, le invocate violazioni ricorrono solo nei casi in cui il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, non, viceversa, quando lo stesso, come avvenuto nel caso di specie, abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., la Corte ha, altresì, ribadito che la sussistenza della stessa ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata e non, invece, qualora oggetto di censura sia la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, così come avvenuto nel caso concreto, in cui la società datrice si era limitata a criticare l’apprezzamento operato dai giudici di merito circa l’esistenza delle condotte vessatorie, proponendo una diversa valutazione e richiedendo, erroneamente, un sindacato non consentito alla Corte di legittimità.

Firmato il CCNL Turismo Anpit – Cisal

Sottoscritto il nuovo CCNL del Turismo, Agenzie di Viaggio e dei Pubblici Esercizi

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL, con decorrenza dal 1° maggio 2022 – al 30 aprile 2025, include anche la Categoria dei Dirigenti, oltre che dei Quadri, Impiegati ed Operai.
Le Parti hanno concordato i seguenti incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei Dirigenti.

Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Dirigente 3.721,25 3.794,25 3.867,25 4.013,25
Quadro (ex Quadro A1) 2.252,90 2.344,90 2.390,90 2.436,90 2.528,90
A1 (ex A2) 1.959,04 2.039,04 2.079,04 2.119,04 2.199,04
A2 (ex A3) 1.714,16 1.784,16 1.819,16 1.854,16 1.924,16
B1 1.567,23 1.631,23 1.663,23 1.695,23 1.759,23
B2 1.420,30 1.478,30 1.507,30 1.536,30 1.594,30
C1 1.273,38 1.326,98 1.353,78 1.380,58 1.434,18
C2 1.175,42 1.224,22 1.248,62 1.273,02 1.321,82
D1 1.077,47 1.122,27 1.144,67 1.167,07 1.211,87
D2 979,52 1.019,52 1.039,52 1.059,52 1.099,52

 Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in euro per Operatori di Vendita

(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)

Livello

P.B.N.C.M.

30/4/22

P.B.N.C.M.

1/5/2022

P.B.N.C.M.

1/1/2023

P.B.N.C.M.

1/1/2024

P.B.N.C.M.

1/1/2025

Operatore Gestionale 0.468,11 1.496,91 1.525,71 1.583,31
Operatore di 1 ° Categoria 1.278,27 1.330,47 1.356,57 1.382,67 1.434,87
Operatore di 2° Categoria 1.146,04 1.194,28 1.218,40 1.242,52 1.290,76
Operatore di 3° Categoria 1.057,88 1.101,80 1.123,76 1.145,72 1.189,64

Elemento Perequativo Mensile Regionale” (E.P.M.R.)
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermato l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, da erogare per 13 mensilità, negli importi precisati nelle successive Tabelle

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent. A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia R.

Friuli

Umbr.

Valle d’A.

Piemont.

Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76 371,71 371,71 352,27
Quadro (ex QA1) 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61 156,12 156,12 146,97
A1 (ex A2) 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75 137,38 137,38 129,45
A2 (ex A3) 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85 124,27 124,27 117,19
B1 e Op. Gestionale(*) 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93 113,03 113,03 106,68
B2 e Op. 1° Cat.(*) 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68 102,42 102,42 96,75
C1 e Op. 2° Cat.(*) 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75 93,05 93,05 87,99
C2 e Op. 3° Cat.(*) 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13 86,81 86,81 82,15
D1 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17 81,19 81,19 76,90
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20 77,44 77,44 73,39

Liv.

Veneto

Marche

Abruzzo

Sicilia

Puglia

Camp.

Sard.

Calab.

Basilic.

Molise

Dirigente 299,57 239,90 180,24 178,85 167,76 158,02 151,10 72,00 72,00 72,00
Quadro (ex QA1) 122,14 94,05 65,96 65,31 60,08 55,51 52,24 15,00 15,00 15,00
A1 (ex A2) 107,92 83,56 59,19 58,63 54,10 50,13 47,30 15,00 15,00 15,00
A2 (ex A3) 97,97 76,21 54,46 53,95 49,91 46,37 43,84 15,00 15,00 15,00
B1 e Op. Gestionale(*) 89,43 69,92 50,40 49,95 46,32 43,14 40,87 15,00 15,00 15,00
B2 e Op. 1° Cat.(*) 81,37 63,97 46,57 46,16 42,93 40,09 38,07 15,00 15,00 15,00
C1 e Op. 2° Cat.(*) 74,26 58,72 43,19 42,82 39,93 37,40 35,60 15,00 15,00 15,00
C2 e Op. 3° Cat.(*) 69,52 55,23 40,93 40,60 37,94 35,61 33,95 15,00 15,00 15,00
D1 65,25 52,08 38,90 38,59 36,14 34,00 32,47 15,00 15,00 15,00
D2 62,41 49,98 37,55 37,26 34,95 32,92 31,48 15,00 15,00 15,00

 

Aumenti periodici di anzianità
Per l’anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella mansione, il Dipendente ha diritto a 10 aumenti triennali della retribuzione, anche solo detti “Scatti”. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.

Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure.

 

Livelli

Importo del singolo scatto

Dirigente 73,00
Quadro (ex QA1) 31,00
Al (ex A2) 29,50
A2 (ex A3) 26,50
B1 e Operatore Gestionale 25,00
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 23,75
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 22,50
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 21,50
D1 21,00

Welfare Contrattuale
Le Parti hanno concordano l’introduzione di un Welfare Contrattuale minimo, come da seguente Tabella

Livello

Dall’anno 2023 e per tutta la durata del CCNL rinnovando

Dirigente € 720,00/anno, in quote mensili di € 60
Quadro (ex Quadro A1), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) € 480,00/anno, in quote mensili di € 40

Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi..

Indennità Oraria Corriere addetto alle consegne
Rilevando che, quale risposta alle restrizioni sanitarie, nell’ambito della ristorazione e/o pubblici esercizi si sono sviluppati in modo molto significativo i servizi di consegna al domicilio dei prodotti, le Parti, in ottica di continua ricerca e contemperazione degli opposti interessi, hanno concordato di prevedere un’apposita Indennità oraria per i lavoratori quando addetti a tali mansioni che, per loro natura, comportano disagio. La disciplina specifica di tale Indennità sarà prevista nel testo integrale del CCNL, al quale si rinvia.

Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a 195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40 ore/settimanali fino alla 45° ora settimanale.

Indennità Disk Jockey
In caso di utilizzo di materiale discografico di proprietà del Disk Jockey, allo stesso sarà riconosciuta un’Indennità giornaliera di € 2,00 (Euro due/00) lordi, a titolo di “rimborso forfettario”, per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa con l’utilizzo di tale materiale.