CCNL Federcasa: prevista la terza tranche degli arretrati

Con lo stipendio di maggio verranno erogati 1/3 degli arretrati

Il Verbale di Accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal ha previsto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa il pagamento degli arretrati derivanti dall’incremento retributivo decorrente dal 1 °dicembre 2021.
Infatti in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di 65,00 euro lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le parti hanno, pertanto, stabilito che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo vengono corrisposti secondo le seguenti modalità:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi sono indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e producono effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021. Sono, inoltri, corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto.

CCNL Terziario (Confcommercio): confronto tra le OO.SS. e Confcommercio per il rinnovo del contratto

Le Parti Sociali hanno espresso la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi

Da qualche mese sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto del settore Terziario, scaduto il 31 dicembre 2019. Il contratto si applica a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Nel mese di dicembre 2022 le Parti Sociali hanno siglato un Protocollo straordinario di settore, al fine di offrire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il 21 aprile 2023 le organizzazioni sindacali nazionali Uiltucs, Filcams e Fisascat, unitamente alle proprie delegazioni trattanti, si sono incontrate nuovamente con Confcommercio per il prosieguo del negoziato. Durante l’incontro le OO.SS. hanno ribadito la necessità di raggiungere quanto prima un’intesa volta alla definizione del rinnovo. 
I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che in ordine all’istituto della “classificazione del personale” vi sono ancora criticità di impostazione di criteri e di inquadramenti, soprattutto per i ruoli relativi al settore ICT. Confcommercio ha inoltre comunicato di ritenere necessario l’approfondimento del confronto sui temi riguardanti il mercato del lavoro, in particolare in relazione alla disciplina del contratto a tempo determinato.
In merito al dumping contrattuale insistente nel settore e al fine di rendere concorrenziale il contratto in discussione, Confcommercio ha rappresentato la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi quali: rol, ferie, 14ª mensilità, scatti di anzianità.
Nella seconda parte dell’incontro vi è stato un ulteriore confronto con AssoDelivery per verificare un’intesa inerente il sistema di relazioni sindacali.
I prossimi incontri sono attesi per le prossime settimane. 

Lavoratrici domestiche madri: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 (INPS, messaggio 28 aprile 2023, n. 1552).

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), come noto, ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dalla data del predetto rientro. La stessa misura agevolativa si applica anche alle lavoratrici domestiche, a condizione che l’effettiva ripresa del lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

In proposito si ricorda che le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

 

L’INPS comunica che, i datori di lavoro domestici, per conto della lavoratrice interessata, possono chiedere l’applicazione dell’esonero in argomento presentando apposita domanda direttamente sul sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”. L’accesso avviene autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS.

 

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione. 

 

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

 

Nel  messaggio in oggetto, inoltre, l’INPS riporta in apposite tabelle l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e i coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri e comprensivi del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50%).