CCNL Scuola: continuano le trattative per il rinnovo

L’incontro è stato incentrato sulle tematiche riguardanti la figura del dirigente scolastico 

Lo scorso 26 giugno si è tenuto l’incontro tra i vertici del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali rappresentative, volto a discutere alcuni temi centrali della figura del dirigente scolastico, per il rinnovo del CCNL Scuola, scaduto il 31 dicembre 2021.
Sono stati, innanzitutto, richiamati argomenti che verranno approfonditi in sede di trattativa sulla definizione della procedura di valutazione e sull’erogazione della retribuzione di risultato ad essa connessa, sul riordino della materia degli incarichi aggiuntivi, sulla retribuzione dei dirigenti scolastici in servizio all’estero e sulla questione delle deleghe di funzioni nel caso di assenze per brevi periodi dei dirigenti scolastici.
I sindacati hanno formulato le seguenti richieste:
– consolidare il Fondo Unico Nazionale (FUN) per tutelare la continuità e l’uniformità delle retribuzioni dei dirigenti scolastici;
– definire criteri generali per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale;
– regolare contrattualmente il diritto alla mobilità interregionale senza limiti e restrizioni;
– regolare modalità, limiti e durata per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza;
– modificare il codice disciplinare, eliminando l’automatismo della sospensione dal servizio anche per recidiva nel biennio a multa con importo minimo e del licenziamento con preavviso per recidiva a sospensioni per periodi superiori a 20 gg;
– incrementare le risorse dedicate alla formazione dei dirigenti scolastici, destinando una parte delle risorse all’autoformazione e al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad iniziative autonomamente individuate.

CCNL Igiene ambientale (Conflavoro-Confsal): previsti nuovi minimi con il mese di luglio

Nuovi minimi tabellari dal 1° luglio 2023

Il CCNL siglato il 20 febbraio 2023 in Roma, tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal, ed applicato al personale delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle medesime ed esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi,

nonché esercenti attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine; prevede per i lavoratori qualificati del comparto, e con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi come riportati nella tabella sottostante.

Livello Minimo
Quadri dopo 5 anni 3.467,00
8 Livello dopo 5 anni 3.087,00
7 Livello dopo 5 anni 2.782,00
7 Livello primi 5 anni 2.647,00
6 Livello dopo 5 anni 2.518,00
6 Livello primi 5 anni 2.403,00
5 Livello dopo 5 anni 2.285,00
5 Livello primi 5 anni 2.188,00
4 Livello dopo 5 anni 2.094,00
4 Livello primi 5 anni 2.030,00
3 Livello dopo 5 anni 1.966,00
3 Livello primi 5 anni 1.875,00
2 Livello dopo 5 anni 1.868,00
2 Livello primi 5 anni 1.681,00
1 Livello dopo 5 anni 1.514,00
1 Livello primi 5 anni 1.340,00
1 J Livello primi 5 anni 1.214,00

 

Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.