Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi

Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).  

Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.

 

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

 

Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:

 

a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;

b) soluzioni dei problemi identificati;

c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;

d) significatività e innovatività della stessa.

 

Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.

 

Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.

 

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

 

Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.

Privacy: il lavoratore deve poter accedere ai propri dati personali

Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’azienda di fornire quanto raccolto sul dipendente (Garante per la protezione dei dati personali, nota 11 settembre 2023).

L’accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, è un diritto del lavoratore. A stabilirlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Alle diverse istanze dell’interessato, l’azienda aveva infine risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni alle quali si chiedeva l’accesso.

Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione GPS, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

Infine, l’Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.

Manageritalia: al via il Friday’s Manager

Il Friday’s Manager si focalizza sull’Assessment Manageriale, indispensabile per migliorare il proprio lavoro

La divisione di Manageritalia, XLabor, dedicata al mondo del lavoro, ha organizzato il Friday’s Manager, in programma il 22 settembre, dalle 12:00 alle 13:00, in modalità online, con focus sul mondo dell’assessment manageriale, al fine di capire meglio come avviene la selezione di un manager, fornendo tutte le informazioni necessarie e scoprendo, tramite i tool, quali sono i propri talenti e le aree di miglioramento. La metodologia dell’Assessment Center consente di conseguire diversi obiettivi, come la valutazione delle capacità organizzative di un collaboratore, tramite un processo di indagine volto ad individuare le sue competenze, conoscenze e capacità. Nella fattispecie, l’AC comporta una serie di prove grazie alle quali è possibile stimare, in un colloquio, una predittività intorno al 20%, che può aumentare fino all’80/85%. Per i manager in attività, invece, lo strumento dell’AC serve per mettersi alla prova e dare vita ad un processo di evoluzione personale e professionale. Potenziare le competenze è la chiave di volta per raggiungere il successo, spingendo i manager a porsi delle domande sul futuro, importare piani di sviluppo, affrontare i cambiamenti e aumentare il proprio bagaglio, avviando processi strategici in termini di Talent Management e Retention.