Clausola di salvaguardia: possibilità di deroga per l’azienda che subentra nell’appalto

L’azienda che subentra nella gestione dell’appalto non è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere il dipendente dell’azienda uscente, quando la stessa abbia verificato l’assenza in capo a questi della necessaria attitudine professionale (Corte di Cassazione, Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212).

La vicenda

La Corte di appello territoriale respingeva la domanda del lavoratore, volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla società, subentrata alla precedente datrice di lavoro nella gestione di un appalto, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal c.c.n.I. applicabile.

A fondamento della decisione i giudici di merito, in particolare, evidenziavano che gli elementi in atti e la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità penale del lavoratore per il reato ex art. 73 d.p.r. n. 309/1990, provando il coinvolgimento dello stesso in una vasta rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere sull’indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro, rendendo inutile l’assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa.
A tanto si aggiungeva la circostanza che l’ esistenza di una conclamata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa giustificava ampiamente l’inadempimento da parte della società dell’obbligazione di facere scaturente dalla clausola di salvaguardia.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore.

L’ordinanza della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni rassegnate dai giudici di merito.
La stessa, difatti, ha evidenziato che l’obbligo di assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia, prevista dal CCNL applicabile, era da ritenersi non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono in ogni caso al datore di lavoro di procedere alla verifica dell’attitudine professionale del dipendente, la quale, nel caso di specie, era esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva.
I Giudici di legittimità, inoltre, non hanno mancato di rilevare che l’accertata incompatibilità dello stesso lavoratore a rendere la prestazione lavorativa, essendosi questi reso protagonista di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale, costituiva senz’altro causa di esonero, in base all’ art. 1218 c.c., del datore di lavoro dall’obbligo di assunzione a suo carico derivante dalla disposizione del contratto collettivo.

AUU e ttitoli di soggiorno: chiarimenti

L’Inps fornisce alcuni chiarimenti sui titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’assegno unico e universale (messaggio 25 luglio 2022, n. 2591).

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:
– gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
– i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”;
– i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
– i lavoratori autonomi per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell’assegno unico e universale i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente. Sono, inoltre, inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.
In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati con le precedenti disposizioni, sono da ritenersi utili i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
– lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
– lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
– assistenza minori;
– protezione speciale;
– casi speciali.
Non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:
– attesa occupazione;
– tirocinio e formazione professionale;
– studio;
– studenti / tirocinanti / alunni;
– residenza elettiva;
– visite, affari, turismo.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Relativamente ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia – compreso l’assegno unico e universale, devono considerarsi equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertato il requisito della residenza anagrafica entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR o altri archivi anagrafici), non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Premio assiduità lavorativa nel settore marmo di Massa Carrara

Con la mensilità di luglio 2022 viene erogato il premio assiduità lavorativa ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara.

Con accordo siglato lo scorso luglio 2018 è stato introdotto un “premio assiduità lavorativa” ai dipendenti delle Aziende del settore marmo e pietre ornamentali della provincia di Massa Carrara, i cui valori economici e le relative modalità di calcolo ed erogazione vengono determinati nei seguenti termini.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di escavazione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 2,40 lordi giornalieri.
Per i lavoratori aventi rapporto di lavoro subordinato con aziende esercenti attività di trasformazione e segagione del marmo:
– per le mensilità intercorrenti da agosto 2018 a luglio 2022: euro 1,50 lordi giornalieri.
Le modalità di calcolo del premio saranno le seguenti: presa come riferimento la settimana lavorativa ordinaria (dal lunedì al venerdì), qualora alla fine della settimana il lavoratore abbia garantito l’effettiva prestazione lavorativa in tutti i singoli giorni della stessa, sarà erogato il premio nella misura corrispondente al valore economico così come sopra individuato e distinto, moltiplicato per i 5 giorni della settimana lavorativa ordinaria.
In caso di mancata effettiva prestazione lavorativa anche in uno solo dei giorni della settimana, il premio non sarà erogato. In caso di effettiva prestazione lavorativa ridotta in uno o più giorni della settimana, il premio verrà riproporzionato, per tali giornate lavorate ad orario ridotto, alle ore effettivamente lavorate.
Ai fini del calcolo di cui sopra, si considerano giornate di effettiva prestazione lavorativa solo ed esclusivamente quelle non lavorate per : ferie, permessi sindacali, donazione sangue, permessi individuali retribuiti e quelle in cui la mancata prestazione lavorativa sarà determinata dalla necessità di utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi meteorologici (pioggia, gelo, neve ecc..) purché il lavoratore si presenti sul posto di lavoro restando a disposizione del datore di lavoro.
Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di luglio, da erogarsi ad agosto, dell’anno successivo a quello di riferimento (1° agosto – 31 luglio). L’erogazione del premio sarà operata nei confronti dei lavoratori in forza nel mese di corresponsione del premio stesso. Per i lavoratori che risolvono il rapporto di lavoro prima di tale data, le aziende effettueranno il calcolo e la relativa erogazione del premio, a totale e definitiva estinzione dello stesso, con la retribuzione del mese di risoluzione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno di riferimento (1° agosto – 31 luglio), il premio sarà riproporzionato in relazione alle settimane effettivamente lavorate nel corso delle quali hanno maturato il diritto all’erogazione del premio.