Cittadini extra UE e lavoro da remoto, rilascio del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’interno indica i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto (D.M. 29 febbraio 2024). 

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui il Ministero dell’interno fissa le modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.

 

Il decreto definisce «nomade digitale» lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto e «lavoratore da remoto», invece, lo straniero che, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

 

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l’attività in Italia, l’ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell’ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

 

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

 

a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari.

 

Viene stabilito che il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata. Lo stesso reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all’articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

 

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate.

 

CCNL Fotolaboratori: con aprile in arrivo nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi e decorre la copertura del Fondo Salute Sempre

Con la busta paga di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per il personale che lavora nel settore fotografico esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi; oltre a tutte le attività organizzate che adottano qualsiasi processo tecnico-tecnologico (in automatico e non) che comporta l’uso di carta in bobina. Nella tabella di seguito sono riportati i nuovi minimi, secondo le disposizioni presenti nel CCNL 31 maggio 2023.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
1 1.412,70 534,17 10,33 1.957,20
2 1.274,74 530,41 10,33 1.815,48
3 1.126,97 526,56 10,33 1.663,86
4 1.003,84 523,05 10,33 1.537,22
5 887,67 520,52 10,33 1.418,52
6 763,23 516,40 10,33 1.289,96
7 641,88 512,54 10,33 1.164,75

All’interno del contratto viene reso noto che Assofotolaboratori ha informato le OO.SS. circa l’adesione al Fondo di previdenza integrativa Salute Sempre. Infatti, con decorrenza 1° gennaio 2024, sono iscritti al Fondo in maniera automatica tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la copertura sanitaria parte dal 1° aprile 2024. Il contributo, pari a 120,00 euro annui per dipendente, è integralmente a carico dell’azienda.

CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi dal mese di marzo 2024

Il 26 febbraio 2024 Unci, Unione Nazionale Cooperative Italiane, e Fesica-Confsal, Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato, con l’assistenza della Confsal, hanno siglato il rinnovo del contratto che disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il nuovo contratto ha vigenza dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027 sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico, per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità (art. 78 CCNL), con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto. La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16- sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di 8,50 euro.

Livelli Posizioni
economica
Paga base
nazionale
Quota FUEB (8,50 euro) Paga base nazionale
dal 1° marzo 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2024
Paga base nazionale
dal 1° novembre 2025
A A1 1.307,25 8,50 1.315,75 1.342,07 1.368,38
A2 1.319,37  8,50 1.327,87 1.354,45 1.381,03
B B1 1.380,99  8,50 1.389,49 1.417,38 1.445,28
C C1 1.485,21  8,50 1.493,71 1.523,71 1.553,71
C2 1.529,48 8,50 1.537,98 1.568,77 1.599,56
C3 1.574,40 8,50 1.537,98 1.614,48 1.646,06
D D1 1.574,40 8,50 1.582,90 1.614,48 1.646,06
D2 1.660,99 8,50 1.669,49 1.702,91 1.736,33
D3 1.763,90  8,50 1.772,40 1.805,82 1.839,24
E E1 1.768,11 8,50 1.776,61 1.812,14 1.847,67
E2 1.908,55  8,50 1.917,05 1.955,47 1.993,89
F F1 2.107,81 8,50 2.116,31 2.158,68 2.201,04
F2 2.407,26  8,50 2.415,76 2.464,18 2.512,60