Edilizia Ance Palermo: determinati gli importi dell’EVR

A seguito del CIPL 17/12/2021 per il settore dell’Edilizia Industria Palermo, le Parti sociali provinciali si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri dell’EVR e per la determinazione dei relativi importi.

Il 17 febbraio 2022, l’ANCE Palermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, territoriali, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall’accordo nazionale del 1° luglio 2014 e di quanto previsto nel Contratto Integrativo Provinciale del 17 dicembre 2021, si sono incontrate per valutare gli indicatori territoriali per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, con la finalità di quantificare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
A seguito di ciò, le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° marzo 2022, l’incidenza dell’EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore.
Come indicato nelle Circolari dell’Ance di Palermo, si riportano di seguito le tabelle con gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. in vigore dal 1° marzo 2022 per operai e impiegati.

Tabella E.V.R. Operai

Livelli

E.V.R.

Operaio di 4° livello 0,29
Operaio specializzato – 3° livello 0,27
Operaio qualificato – 2° livello 0,24
Operaio comune -1° livello 0,21
Guardiani 0,19
Guardiani con alloggio 0,17

 

– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

Tabella E.V.R. Impiegati

Livelli

E.V.R.

7° livello – quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello -1 .a categoria 61,95
5° livello – 2.a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3.a categoria 44,74
2° livello – 4.a categoria 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 34,41

 

– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.

Fondi pensionistici complementari: contributo Covip 2022

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
– i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
– i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

METALMECCANICA INDUSTRIA: contributo Fondo Cometa

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.