Rimborso implantologia fuori rete per i lavoratori edili

Da maggio 2022, il Fondo sanitario dei lavoratori edili (Sanedil), ha considerato una nuova prestazione che prevede il rimborso implantologia fuori rete.

Gli iscritti al Fondo Sanedil ed i loro familiari fiscalmente a carico, avranno la possibilità di richiedere il rimborso per le prestazioni di implantologia effettuate al di fuori della rete convenzionata.
L’introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia, che prevede un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste per la modalità in rete, interesserà i sinistri iniziati a partire dal 1° maggio 2022.

In GU le modalità di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori

09 magg 2022 Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto con le modalità e i livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e del personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali.

Durante una situazione di esposizione di emergenza l’intervento prevede la pronta attuazione delle misure definite nell’ambito della preparazione all’emergenza, compresi: la tempestiva attuazione di misure protettive, possibilmente prima che abbia inizio l’esposizione; la valutazione dell’efficacia delle strategie e delle azioni attuate e loro adeguamento alla situazione esistente; il confronto tra le dosi e il livello di riferimento applicabile, con particolare attenzione per i gruppi esposti a dosi superiori al livello di riferimento; l’attuazione di ulteriori strategie protettive, se necessario, a seconda delle condizioni esistenti e delle informazioni disponibili.
Le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento sono: il soccorso e il salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; la messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; la delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati.

Gli interventi che determinano modalità di esposizione professionale in emergenza prevedono misure di valutazione dello scenario operativo con particolare riguardo a:
a) tipologia delle radiazioni ionizzanti e i dispositivi di protezione individuale disponibili più idonei in relazione all’emergenza;
b) caratteristiche e il numero delle persone da soccorrere, l’accessibilità al sito, le condizioni atmosferiche, la presenza di elementi di rischio aggiuntivi o di pericolo;
c) presenza di aree contaminate e, appena noti, la natura e la tipologia della sostanza radioattiva rilasciata, nonché i quantitativi, la provenienza e le modalità di rilascio della stessa;
d) estensione e caratteristiche dell’area operativa all’interno della quale è necessario effettuare le operazioni di emergenza.
 Per le esigenze connesse all’attuazione dei piani di emergenza, nei casi in cui è necessario che siano previste squadre speciali di emergenza, il personale, individuato su base volontaria, è chiaramente ed esaustivamente informato in anticipo in merito ai rischi per la salute associati alle esposizioni e alle misure di protezione disponibili (Decreto del Ministero dell’interno 22 aprile 2022).

Firmato il CCNL Tessile, Abbigliamento, Chimica Confartigianato

 

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per i dipendenti dalle imprese Artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria, Chimica e Ceramica.

L’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022, confluisce nella nuova macro area Manifatturiero, condividendo la volontà di ricomprendere nella sfera di applicazione il settore della Concia artigiana. A tal fine entro il mese di giugno 2022 verrà costituita una Commissione tecnica propedeutica alla ricognizione del settore. Le Parti in base a quanto condiviso dalla Commissione concorderanno la Parte normativa ed economica di riferimento delle imprese artigiane della Concia.
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022. Gli incrementi retributivi saranno riparametrati per gli altri livelli di inquadramento.

Settore Abbigliamento

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31 euro 66 euro

Settore Tessile Calzaturiero

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,05 euro 65,05 euro

Settore Lavorazioni a mano e su misura

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,27 euro 65,27 euro

Settore Pulitintolavanderie

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 30,67 euro 65,67 euro

Settore Occhialeria

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 31,64 euro 66,64 euro

Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

3 35 euro 35,09 euro 70,09 euro

Settore Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione piastrelle

Livello

Prima tranche dal 1/10/2022

Seconda Tranche dal 1/12/2022

Incremento salariale a regime

E 35 euro 31,26 euro 66,26 euro

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

.

Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.

 

Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine.  Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.  Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente CCNL.
– attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
– attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
– attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.
I contratti a termine stagionali, come qui definiti, hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.
Le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

– punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
– incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
– esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
– esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n.226/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal presente ccnl per l’apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo e fino ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato. L’anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenime servizio al termine dell’apprendistato professionalizzante.