Domanda di pensione anticipata “quota 102”: aggiornamento procedura

Per la domanda di pensione anticipata sono stati modificati i requisiti. Ai fini della liquidazione sono richiesti almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 (cd. “quota 102”), rispetto ai 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 (cd. “quota 100”). L’Inps ha aggiornato la procedura di liquidazione. (Messaggio 10 maggio 2022, n. 1976).

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, co. 87, L. n. 234 del 2021) ha modificato i requisiti anagrafico e contributivo necessari nel 2022 per accedere alla pensione anticipata. Più precisamente è stata elevato il requisito anagrafico.
Infatti, nell’integrare la disciplina relativa alla pensione cd. “quota 100”, ha previsto che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022 (pensione cd. “quota 102”). Il medesimo diritto è riconosciuto a coloro che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato 62 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. In entrambi i casi, il diritto conseguito alla pensione anticipata, sia entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro il 31 dicembre 2022, può essere esercitato anche successivamente alle predette date.
L’Inps ha fornito chiarimenti sulla disciplina della pensione “quota 102” con la Circolare n. 38/2022, mentre con il messaggio n. 97/2022 ha definito le modalità di presentazione della domanda.
Si ricorda che la pensione anticipata può essere richiesta, se in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, i lavoratori:
– Dipendenti;
– Autonomi;
– Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive, gestite dall’INPS;
– Gestione separata;
– Che perfezionano il requisito in regime di cumulo con esclusione delle casse professionali.
I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto, conseguito nel corso del 2022, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per consentire la definizione delle domande di pensione “quota 102” è stata aggiornata la procedura di liquidazione delle pensioni Unicarpe.

La prima decorrenza utile di liquidazione è stabilita al 2 aprile 2022.
La decorrenza pensione viene fissata trascorsi:
– 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi e non può essere anteriore al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, al 2 aprile 2022 ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO.
– 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non può essere anteriore al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti privati e autonomi il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO.
Per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il trattamento di pensione decorre dal primo giorno successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione esclusiva dell’AGO dal primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra se il trattamento di pensione è a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

La pensione “quota 102” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. L’incumulabilità opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione “quota 102” e fino alla data di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nella gestione a carico della quale è stata liquidata, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Quindi, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

L’importo lordo della pensione viene interamente reincassato al fondo di gestione. I trattamenti di famiglia eventualmente presenti sulla pensione vengono invece corrisposti. Poiché l’incumulabilità genera la sospensione del trattamento, nell’anno in cui si verifica l’incumulabilità la tredicesima mensilità non viene posta in pagamento.
Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, i redditi vanno verificati nello stesso anno.

Qualora sia stata presentata una domanda con il prodotto web dom “pensione anticipata quota 102” e nel corso dell’istruttoria venga accertato che il richiedente abbia maturato, anteriormente alla data del 1° gennaio 2022, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione anticipata “quota 100”, è previsto che gli operatori dell’Inps contattino l’interessato invitandolo a manifestare chiaramente la propria volontà.
Nei casi in cui venga richiesto espressamente di accedere alla pensione anticipata quota 100, l’operatore provvede a caricare d’ufficio il prodotto web dom dedicato “pensione anticipata quota 100” con la stessa data della domanda “pensione anticipata quota 102” presentata dall’utente o dal patronato.

Emissione dei MAV di maggio del Fondo Fast

  Entro il 31 maggio dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 17 maggio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 15 dicembre. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 maggio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 17 giugno (richieste entro il 14);
– 15 luglio (richieste entro il 12);
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Cassa Edile di Agrigento: la nuova contribuzione

La Cassa Edile della provincia di Agrigento pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° maggio 2022

Cassa Edile Agrigento: Contributi in vigore dall’1/5/2022

CONTRIBUTI :

A CARICO IMPRESA

A CARICO LAVORATORE

TOTALE

Cassa Edile 1,875% 0,375% 2,25%
APE 2,53% 2,53%
Quote di servizio Provinciali 0,775% 0,775% 1,55%
Quote di servizio Nazionali 0,225% 0,225% 0,45%
ESIEA : Formazione Professionale – Comitato Tecnico Paritetico – RLST 0,80% 0,80%
Diritto allo studio 0,05% 0,05%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Occupazione 0,10% 0,10%
TOTALI 6,555% 1,375% 7,93%
Fondo Sanitario Operai (minimo ore 120) 0,60%   0,60%
Fondo Sanitario Operai 0,26%   0,26%
Contributi associativi:      
Provinciali Sez. imprenditori 1,20% ANCE 0,50%   1,70%
Fuori Provincia Sez. imprenditori 0,80% ANCE 0,50%   1,30%

La presentazione della denuncia mensile dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento deve essere effettuata entro l’ultimo storno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari, unitamente alla ricevuta di versamento.

I versamenti dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile di Agrigento devono essere effettuati entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello cui si riferiscono i salari.