Edilizia: le ultime Faq della CNCE sulla congruità della manodopera

La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia

La CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  – con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5 Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria

 

Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale

 

L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato

Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.

Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario

Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni

presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11

IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17