Illegittimo il trasferimento del sindacalista indagato se manca il nulla osta

6 lug 2022 E’ antisindacale il trasferimento per incompatibilità ambientale del dirigente disposto in mancanza del nulla osta dell’ organizzazione sindacale di appartenenza (Corte di Cassazione, Ordinanza 30 giugno 2022, n. 20827).

La vicenda prende le mosse dal trasferimento di un dirigente dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, componente della RSU, dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello territoriale, in quanto disposto in violazione della norma (art. 22, Statuto dei lavoratori) che stabilisce che il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.
Pertanto, come evidenziato dai giudici del merito, per la validità del trasferimento, indispensabile doveva considerarsi nel caso di specie il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza, restando irrilevanti i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento.
In particolare le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, non potevano condizionare l’applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all’espletamento dell’attività sindacale.

Inoltre, l’asserita incompatibilità ambientale avrebbe dovuto realizzarsi in concreto, non essendo sufficiente la generica prospettazione che il lavoratore dovesse continuare a svolgere la propria attività a contatto con personale della Guardia di finanza che aveva svolto le indagini su di lui.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di secondo grado, ha stabilito che in mancanza del previsto nulla osta, non assume rilevanza lo scrutinio circa l’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l’osservanza delle formalità prescritte, resta ugualmente viziato da una presunzione di anti-sindacalità.
Né può condividersi l’assunto, sostenuto dall’Agenzia, che escluderebbe l’onere di richiedere il previo nulla osta per i trasferimenti occasionati da ragioni di incompatibilità ambientale, ove legate a indagini penali nei confronti del dipendente interessato: lo stesso, difatti darebbe luogo ad un immotivato restringimento della portata applicativa dell’art. 22 cit..
La Suprema Corte, infine, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l’illegittimità del trasferimento in caso di mancata richiesta del nulla osta sindacale.

INARCASSA: modulo di rinuncia all’indennità un tantum

In relazione all’indennità una tantum di 200 euro, l’Inarcassa comunica che qualora il pensionato ritenga di non essere in possesso dei requisiti per fruire del beneficio deve inviare alla stessa il modulo di rinuncia entro il 14 luglio 2022 (Comunicato 01 luglio 2022).

L’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta ai pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
– essere residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022;
– essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione alla data del 30 giugno 2022;
– dichiarare, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, dei trattamenti fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate soggette a tassazione separata, non superiore a 35.000 euro;
– non aver percepito l’analoga indennità prevista per i lavoratori dipendenti.

Per i titolari di più trattamenti erogati sia dall’INPS che da altro Ente previdenziale, come Inarcassa (ad. es. trattamenti in cumulo e in totalizzazione) il pagamento dell’indennità è effettuato dall’INPS.
Invece, per i titolari di trattamenti non gestiti dall’INPS l’indennità è corrisposta d’ufficio dall’altro Ente previdenziale.
Quindi, per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici esclusivamente da Inarcassa, l’indennità una tantum è corrisposta da quest’ultima senza necessità che sia presentata specifica domanda dall’interessato, sulla base delle informazioni disponibili momento dell’erogazione, con la mensilità della pensione di Luglio 2022. La somma è accreditata anche ai titolari dei suddetti trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidati successivamente.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

In proposito l’Inarcassa ha osservato che, in considerazione del fatto che al momento il reddito 2021 non è ancora stato dichiarato, effettuerà il pagamento dell’indennità, procedendo alla verifica del requisito reddituale successivamente, anche attraverso i dati forniti dall’Amministrazione finanziaria. Qualora il reddito 2021 dovesse risultare superiore al limite previsto provvederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte entro l’anno successivo a quello dell’acquisizione delle informazioni reddituali.

Al riguardo l’Inarcassa ha comunicato che, per ovviare alla procedura di recupero, qualora si ritenga di non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell’indennità una tantum, è necessario presentare alla stessa l’apposito modulo di rinuncia, reperibile sul proprio sito internet, entro il 14 luglio 2022.

Spettacolo: nuovi chiarimenti sull’indennità ALAS

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.