Cassa Edile di Terni: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950%
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000%
QACT – Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN – Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200%
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all’Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

Utilizzo di attrezzatura aziendale per scopi personali: legittimo il licenziamento

Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.

Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.

I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l’assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell’illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell’assenza di addestramento all’uso del macchinario impiegato.

Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l’adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.

Contribuzione figurativa dalla cassa INPGI all’INPS: causale per il versamento

Istituita la causale per il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, della contribuzione figurativa per le cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata (Agenzia delle entrate – risoluzione 24 ottobre 2022, n. 62/E)

L’INPS ha chiesto l’istituzione di una causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
A tal fine, per consentire il versamento dei suddetti contributi di spettanza dell’INPS, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce la seguente causale:
– “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, la suddetta causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
— nel campo “tipo”, la lettera “I”;
— nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
— nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
— nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
— nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.