Fondo nuove competenze: nuove risorse

Rifinanziato il Fondo per le nuove competenze per le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023.

La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese in parola è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità: a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard; b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria; c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Accedono altresì al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
I progetti formativi sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.
I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali
L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione (DM 22 settembre 2022).

Obbligo di repéchage: rilevano le mansioni assegnate di fatto al lavoratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 ottobre 2022, n. 30950, ha affermato che, in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di repéchage impone al datore di lavoro di verificare l’assenza di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro, sul rilievo che le mansioni di responsabile di filiale, cui di fatto era assegnato, non erano state soppresse ma trasferite alla sede centrale.

Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il dipendente, riconoscendo, inoltre, a questi il diritto ad essere inquadrato nel superiore livello del c.c.n.l., con conseguente condanna della datrice a corrispondergli la somma maturata a titolo di differenze retributive.

La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado quanto al superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze retributive spettanti al lavoratore, ma dichiarava legittimo il licenziamento intimato.
I giudici del gravame, in particolare, accertavano che il datore di lavoro aveva dato la prova dell’impossibilità di repéchage con riguardo all’inquadramento rivestito all’atto del licenziamento, osservando che il diverso inquadramento risultava essere successivo allo stesso, e concludevano per l’insussistenza di posizioni utili cui riassegnare il lavoratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dal dipendente, osservando che la Corte territoriale contraddittoriamente prima aveva riconosciuto al lavoratore di aver svolto mansioni riconducibili ad un determinato, e superiore, profilo professionale e poi non ne aveva tenuto conto nel verificare in concreto l’esistenza di possibilità di ricollocamento in azienda dello stesso, in relazione all’avvenuta soppressione di una posizione lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i compiti.
La Corte, invero, nel verificare la legittimità del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed in relazione all’accertata impossibilità di ricollocare altrimenti il lavoratore, avrebbe dovuto verificare l’assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto assegnate al lavoratore e da lui svolte.
A riguardo il Collegio non ha mancato di evidenziare che, ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, devono ricorrere sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi; ma anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse.
L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.

Cassa Edile di Belluno: nuova contribuzione

4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,250 1,875 0,375
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 3,980 3,980
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 9,800 8,555 1,245
     
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  

Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta

– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta