Premio di risultato 2022 nel Credito Cooperativo Federpiemonte

Approvata la tabella di calcolo del Premio di Risultato 2022 da erogare ai Quadri Direttivi e al Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Le Parti, con riferimento e ad integrazione dell’Accordo Federcasse del 9 giugno 2020, “Emergenza sanitaria nazionale Covid-19. Tutela del lavoro, della famiglia, delle fragilità”, che prevede – tra le misure a sostegno dei dipendenti e delle loro famiglie correlate alla emergenza pandemica ivi concordate – che le assenze dal lavoro verificatesi nel corso dell’anno 2020 legate al Covid-19 non siano conteggiate come giorni di assenza dal lavoro ai fini della quantificazione del Premio di Risultato, anche in ragione delle difficoltà a individuare le causali di assenza nonché del protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale oltre il 31 dicembre 2021, stabiliscono altresì di non conteggiare tutte le assenze 2021 verificatesi per qualsiasi “malattia”.
Per consentire la regolare gestione operativa dell’accordo di Welfare, e tenuto conto della data ultima di possibilità di usufruire dei contenuti del Piano di Welfare (presumibilmente entro il 30 Novembre), si conviene quanto segue:
– nel mese di novembre 2022 verrà erogata – per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 inferiore a 80.000 € – la differenza tra il PDR spettante a ciascun dipendente e il limite massimo opzionato di Welfare – fino al massimo di 3.000 €;
– per i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF 2021 superiore a 80.000 € e per coloro che non abbiano opzionato importi in Welfare, nel mese di novembre 2022 verrà erogato l’intero PDR.
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti condividono l’opportunità di applicare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla possibilità di utilizzare le somme del PDR in Welfare.
L’importo definito a titolo di Premio di Risultato, sarà maggiorato del 15%, a carico dell’Azienda, per la quota che i dipendenti utilizzeranno tramite gli strumenti di welfare messi a disposizione (piattaforma regionale e/o Previdenza Complementare). La quota di maggiorazione così determinata, sarà interamente versata alla Previdenza Integrativa se il lavoratore vi risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).
Coloro i quali abbiano scelto di destinare l’intero PDR, o parte di esso, in Welfare avranno tempo fino al 11 Novembre 2022 (o altra data in relazione all’operatività da organizzare con la piattaforma messa a disposizione) per utilizzare tali somme.
L’eventuale differenza tra il valore del PDR opzionato in Welfare (valorizzato sul portale) e il valore di quanto effettivamente utilizzato (cosiddetto “inoptato”), in novembre 2022 verrà destinata interamente alla Previdenza Integrativa se il lavoratore risulta iscritto, diversamente sarà liquidata unitamente alle competenze del primo mese utile (comunque entro novembre 2022).


BCC

Pdr medio per dipendente

BCC di ALBA, LANGHE, ROERO e del CANAVESE 3.730,05
BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carrù 2.757,94
CASSA RURALE e ARTIGIANA di BOVES Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) 2.631,34
BENEBANCA BCC DI BENE VAGIENNA 2.769,41
BANCA di CA RAG LIO del CUNEESE e della RIVIERA dei FIORI – Credito Cooperativo 1.900,13
BCC di CASALGRASSO e SANT’ALBANO STURA 2.679,73
BCC di PIANFEI e ROCCA DE’ BALDI 3.430,75
BCC CHERASCO 1.488,79
BCC VALDOSTANA 159,13
TOTALE BCC 2.658,76

 

Cessione di ramo di azienda illegittima: conseguenze retributive per il datore cedente

In caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 3 novembre 2022, n. 32378.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l’opposizione proposta da una società avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una retribuzione non erogata ad una lavoratrice, in seguito a sentenza con la quale era stata accertata la nullità della cessione di ramo di azienda dalla società in parola, con diritto al ripristino del rapporto con la cedente ed alle retribuzioni maturate e non erogate.

Secondo i giudici appello, in particolare, le somme percepite dalla lavoratrice collocata in CIGS dalla società cessionaria non erano scomputabili da quelle dovute a titolo di retribuzioni omesse da parte della cedente; la pretesa risarcitoria azionata sorgeva, difatti, dall’inadempimento datoriale a ricostituire il rapporto a seguito di accertamento dell’inefficacia della cessione di ramo di azienda con la lavoratrice ceduta.

Tali conclusioni sono state condivise dal Collegio che ha ricordato che, in caso di dichiarazione di inefficacia della cessione di un ramo di azienda, il lavoratore illegittimamente ceduto ha diritto al ripristino de iure e de facto del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente e al pagamento da parte di quest’ultimo delle retribuzioni nelle more maturate e non pagate a fronte della messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore.

Le retribuzioni percepite dal lavoratore durante la illecita cessione dallo pseudo cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente, in quanto i rapporti di lavoro che si sono venuti ad instaurare per effetto della illecita cessione sono due e diversi. Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c..
L’unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore continui di fatto a lavorare.

Ciò posto il Collegio ha ribadito il principio, applicabile al caso sottoposto ad esame, secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia operato un trasferimento di ramo di azienda dichiarato illegittimo ed abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale; in tale ipotesi, difatti, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le somme ad esso spettanti da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento; pertanto, non trova applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.
 

INPS: ulteriori chiarimenti sull’esonero 1,2%

L’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022 (Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009).

Laddove nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 i datori abbiano erogato ratei di 13° inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.
L’Inps precisa che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
I datori, qualora non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
Per le mensilità di ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, l’elemento <AnnoMeseRif> relativo ai codici sopra indicati, può essere ricorsivo.
I datori di lavoro che hanno provveduto alla corresponsione dell’esonero, sul codice “L024″il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
A seguito di segnalazioni ricevute relative alla possibile erogazione della tredicesima mensilità su mesi diversi da dicembre, si fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Per i lavoratori iscritti ai fini pensionistici alla Gestione pubblica, cessati/sospesi nel periodo da gennaio 2022 a giugno 2022, ai quali dopo la cessazione, ovvero in costanza della condizione di sospensione, venga erogata la tredicesima mensilità a partire dal mese di luglio 2022, si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 5, sull’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione/sospensione, indicando uno dei Codici Recupero previsti per il periodo suddetto relativi alla tredicesima mensilità, cioè il Codice Recupero “30” o “31”.
In questi casi è consentita l’esposizione dell’importo dello sgravio nella misura del 2%.