Uniemens: correzione anomalie su esonero IVS lavoratori

Ai fini dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori l’Inps procederà d’ufficio alla correzione delle anomalie riscontrate sulle denunce contributive relative ai mesi da gennaio a luglio 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4270)

In relazione all’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2022 riguardante il riconoscimento dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori, in fase di elaborazione delle denunce mensili, l’Istituto ha riscontrato alcune anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens riferite ai mesi da gennaio a luglio 2022.
In particolare, è stata riscontrata l’esposizione degli imponibili riferiti ai codici “L024” e “L026” (nell’elemento “IdentMotivoUtilizzo” di “InfoAggCausaliContrib”) con formati diversi da quelli previsti dalle indicazioni fornite dall’Istituto.
Al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari, l’Inps procederà d’ufficio alla risoluzione del problema, con il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche.
Inoltre, con riferimento alla gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K”, l’Inps ha disposto il blocco:
– della notifica;
– della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.
Nei casi in cui l’attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, l’Inps provvede centralmente alla rielaborazione, allineando le informazioni negli archivi di gestione.
Anche le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente devono ritenersi attualmente bloccate.

Applicazione illegittima del contributo di solidarietà: decorrenza degli interessi

Gli interessi legali sulle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

È stata confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
I giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo, avevano ritenuto, inoltre, che gli interessi legali sulle somme in questione decorressero dalla data di ciascun prelievo.

La Cassa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, sostenendo, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa stessa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando preliminarmente che l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. Lgs. n. 509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula, pertanto, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

I Giudici di legittimità non hanno mancato, altresì, di evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi, nei casi come quello di specie, decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, difatti, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, conseguentemente gli interessi maturati devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Una tantum a novembre per il CCNL Estetica

 

 

La prima tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere Spetta spetta con la busta paga del mese di novembre

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 viene corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 3 soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.