CCNL Scuola Pubblica: il punto sulla trattativa

I sindacati chiedono un’accelerazione del confronto e che si cominci una vera trattativa delle proposte avanzate

Il 6 giugno 2022 è incominciata la trattativa per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica, mentre a novembre è stato sottoscritto un accordo, che sarà parte integrante del nuovo CCNL, relativo all’anticipo dell’erogazione del 95% delle competenze economiche già previste dalle leggi di bilancio degli anni 2019, 2020 e 2021.
Di seguito i punti salienti delle trattative. 
Parte Economica
Il nuovo CCNL dovrà prevedere, per la parte economica, le modalità di utilizzo delle risorse rimaste (5%) e di quelle aggiuntive previste dalla legge di bilancio del 2022.
Dal punto di vista sindacale,si suggerisce di definire la situazione degli EPR, in quanto  le risorse aggiuntive che sono state previste per la valorizzazione professionale degli EPR a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata stanziata soltanto per gli Enti di ricerca vigilati dal MUR e nella Legge di Bilancio 2023 non viene menzionata alcuna valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal MUR.
Parte Normativa
La trattiva si incentra:
– sulla revisione dell’ordinamento del personale Tecnico ed amministrativo: secondo i Sindacati dovranno essere previsti meccanismi di primo inquadramento che tengano conto delle professionalità dei dipendenti, del titolo di studio posseduto e, in assenza di questo, della anzianità lavorativa; il nuovo ordinamento dovrà consentire uno sviluppo professionale a tutti i dipendenti in ruolo, tecnici e amministrativi; il differenziale economico tra le posizioni iniziali e le rispettive posizioni apicali dovrà essere maggiore rispetto all’attuale differenziale;
– sulla revisione dell’ordinamento del personale ricercatore e tecnologo: i Sindacati  evidenziano la necessità di rendere le carriere dei ricercatori e tecnologi più rapide;
– sull‘orario di lavoro e modalità di lavoro agile dei ricercatori e tecnologi: i Sindacati intendono proporrela modifica dell’art. 58 al comma 3, specificando che l’attività fuori sede può essere eseguita in qualsiasi luogo individuato dal ricercatore o tecnologo dove la prestazione lavorativa sia tecnicamente possibile nel rispetto delle norme di riservatezza e sicurezza e che l’autocertificazione mensile sia limitata alla esclusiva indicazione del tempo di attività svolto.
– sulle performance: i Sindacati ritengono necessario definire un nuovo sistema di valutazione annuale, abrogando la suddivisione dei lavoratori in tre fasce di premialità. 

Fondo trasporto aereo, la rimessione in termini delle domande di accesso alla CIGS

Fornite le istruzioni per le richieste di trattamento di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 (INPS, messaggio 21 febbraio 2023, n. 757).

L’INPS ha comunicato le istruzioni operative e contabili che riguardano le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Queste istanze sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza in forza dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 198, cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Peraltro, il Milleproroghe prevede altresì che le prestazioni integrative di cui trattasi possano essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Viene infatti prevista a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro.

Pertanto, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’Istituto, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.

Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, a parziale deroga di quanto previsto dalla circolare n. 61 del 24 maggio 2022, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.

Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni del messaggio in commento.

In particolare, nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur dell’INPS provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.

A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.

Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur dell’Istituto provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.

Il messaggio in oggetto dell’INPS contiene, infine, le modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio per i datori di lavoro.

CCNL Commercio – Cooperative: prevista l’Una Tantum

Stabilita a marzo la seconda tranche dell’importo di Una Tantum

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto  tra Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori – Ancc Coop, Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell’Utenza – Confcooperative Consumo e Utenza, Associazione Italiana Cooperative di Consumo – A.g.c.i.  Agrital, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi – Filcams – Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat – Cisl, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – Uiltucs – Uil ed applicabile al personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, dai dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua ha previsto l’erogazione di un importo Una Tantum.
Tale importo è previsto, per l’anno 2023,  in due tranches: gennaio, marzo e spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 2020-2022. E’ escluso dalla base di calcolo del TFR e di altro istituto contrattuale, nonché, riproporzionato per i lavoratori a part – time. Il medesimo viene calcolato in misura piena ai lavoratori che sono stati in forza e viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022. Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L’importo non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Di seguito le spettanze previste per marzo.

Livello Importo
OUADRI 265,63
I 241,67
II 210,42
III S 187,50
III 173,96
IV S 161,46
 IV 150,00
V 135,42
 VI 104,17