Ebinat: previsto il bonus genitori

Stabilito un contributo di 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel 2022

L’Ebinat, l’ Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, ha stabilito che anche per il 2023 verrà concesso un contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti al quale è applicato il CCNL Autostrade. Il contributo è pari a 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel corso del 2022 e non è applicabile ai dipendenti con qualifica di dirigente.
L’obiettivo è quello di supportare le famiglie dei lavoratori che, a seguito di tale evento, devono sostenere ulteriori spese. 
A tal fine, è necessario che:
– il dipendente sia in forza alla società aderente all’Ente, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, alla data del 31 marzo 2023;
– la società sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Ente.
Il contributo sarà erogato entro il 30 maggio 2023, previa presentazione della seguente documentazione:
– modulo scaricabile dal sito Ebinat;
– certificato di nascita del figlio/a o certificato di adozione;
– attestazione paternità/maternità (atto di nascita o stato di famiglia).
Le domande dovranno pervenire tramite raccomandata a/r ovvero pec entro il 30 aprile 2023. 

Fondo Mario Negri: aggiornata l’aliquota del contributo integrativo a carico del datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota è pari al 2,39% della retribuzione convenzionale annua

Il 1° marzo 2023 Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno stabilito l’incremento dell’aliquota del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Mario Negri. Il Fondo, come previsto all’articolo 25 del CCNL, rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto.
Le Parti nel 2021 avevano definito la proroga della vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi al 31 dicembre 2021. Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, avevano altresì convenuto di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti hanno definito un ulteriore incremento del contributo integrativo. Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del:
2,35%, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2,39%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della retribuzione convenzionale annua (art. 25, co.8).
Per tutto quanto non previsto dall’accordo è stato previsto il rinvio alle disposizioni del contratto e alle successive integrazioni, confermate integralmente fino al 31 dicembre 2022.

Assegni familiari e maggiorazione pensione: la rivalutazione per il 2023

Dal 1° gennaio rivalutati i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 marzo 2023, n. 28).

L’INPS segnala che dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Istituto, pertanto, ha reso note le indicazioni che si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Infatti, nei confronti di queste categorie (al pari di quelle cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

–  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Tabelle dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e maggiorazioni pensioni

L’INPS ha anche comunicato l’aggiornamento delle tabelle (incluse nell’allegato alla circolare in commento) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, sopra elencati.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
tutti gli assegni familiari o quote
di maggiorazione di pensione
2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

16.985,57

21.840,22 

26.082,68

30.328,70

34.372,10

38.414,77

20.342,04

26.151,67

31.235,52

36.319,44

41.162,64

46.005,06

Va tenuto in considerazione che fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e che secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2023

Infine, in applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2023 in:

– 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 

– 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.