Le agevolazioni per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”

La Legge di bilancio 2023 ha esteso i termini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per il periodo di imposta 2023 (INPS, messaggio 25 gennaio 2023, n. 389).

L’INPS ha illustrato, con il messaggio in commento, le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

I periodi di imposta per i quali era stata concessa originariamente l’esenzione in trattazione, erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 (comma 4 articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50). Sono poi stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022. In ultimo, l’articolo 1, comma 746, della Legge di bilancio 2023, ha modificato ulteriormente il dettato del citato articolo 46, prevedendo un’estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione al 2023.

L’INPS rammenta che il Ministero delle Imprese e del made in Italy è l’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in oggetto e utilizza le risorse stanziate con appositi bandi. In particolare, il dicastero può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente già concessa.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2023).

Si rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164” e “Z165”.

Accordo Unioncamere-Federalberghi per lo sviluppo delle professionalità

L’intesa ha come obiettivo lo sviluppo di professionalità con competenze adeguate ai fabbisogni concreti delle imprese turistiche

È stato siglato un accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un’alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo, settore trainante dell’economia italiana. L’intesa raggiunta da Unioncamere e Federalberghi si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
Obiettivo principale dell’Accordo, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è l’unione delle forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico.
Partendo infatti dall’analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese viene previsto, per i prossimi 5 anni, un fabbisogno occupazionale di oltre 333mila unità nel settore del turismo con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno insieme alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare, alla standardizzazione delle progettazioni per gli indirizzi di studio maggiormente significativi, alla realizzazione di un repertorio di competenze che tenga conto delle skill funzionali allo sviluppo di tutta la filiera turistica, con particolare attenzione alle competenze digitali e green
Grazie a questa intesa, verranno promosse iniziative congiunte per l’orientamento degli studenti, dei docenti nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione, con specifica attenzione alla formazione ITS e universitaria. 

Fondo FSBA: approvato il nuovo regolamento

Dal 1°gennaio 2023 è in vigore il nuovo regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

In ragione degli Accordi Interconfederali, FSBA ha modificato il Regolamento al fine di conformarsi alla Legge 234/2021 e al D.L. 4/2022, che hanno in parte riformato l’assetto della disciplina degli ammortizzatori sociali.
A tal proposito, si specifica che per “AIS” si intende l’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore;  per “ACIGS” si intende, invece, l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie
dipendenze più di 15 lavoratori.
A far data dal 1°gennaio 2023 la contribuzione relativa all’AIS, all’AGIGS e al contributo addizionale è pari a quanto disposto nello schema che segue: 

  Aliquota contributiva  Ripartizione delle aliquote contributive
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

Datori di lavoro – più di 15 lavoratori 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di

lavoro

per i Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 A carico del datore di lavoro 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta del 50%.
Inoltre, è previsto l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari a 1.222,51 euro e successivi adeguamenti, ai lavoratori che abbiano un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego
Infine, i datori di lavoro che non siano in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a 100,00 euro per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità.