Ebipro: rimborso contributi per la formazione

Dal 20 aprile è possibile inviare le domande per ottenere l’indennizzo 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Andi, ha disposto il rimborso di parte della formazione dei Professionisti e dei loro collaboratori, principalmente per quel che riguarda i corsi dedicati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, è possibile richiedere il rimborso per:
– nuovo corso Fad di Formazione sulla Sicurezza Laser (6 crediti Ecm), dal 20 aprile;
– corso Fad del Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (12 crediti Ecm).
In entrambi i casi, il rimborso è nella misura del 60% (Iva esclusa,  in caso di adesione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), e del 100% (Iva esclusa) in caso di adesione alla bilateralità di settore e al Fondoprofessioni.
Nella richiesta di rimborso vanno indicati necessariamente i nomi dei corsi Fad o in presenza:
– Fad, il Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
– Fad, Corso di Formazione sulla Sicurezza Laser;
– Corso in presenza “Guida alla compilazione del Dvr”. 

Gestione fringe benefit, i flussi di variazione massiva d’ufficio

L’INPS sta procedendo alla generazione automatizzata per il recupero della quota di benefici erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1448).

Con il messaggio in oggetto, l’INPS ha reso noto che sta procedendo alla generazione di flussi regolarizzativi finalizzati al recupero da parte dei datori di lavoro della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione.

Già con il precedente messaggio n. 4616/2022, l’Istituto aveva fornito le indicazioni operative in materia, prevedendo, in alternativa all’esposizione della specifica variabile retributiva o all’invio del flusso di regolarizzazione, la possibilità di valorizzare, nelle denunce di gennaio 2023 o febbraio 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, per ciascun mese interessato, gli elementi della sezione <InfoAggcausaliContrib>, ovvero: 

– l’elemento <CodiceCausale>, indicando il valore “FRBI”, avente il significato di “Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155”; 

– l’elemento <AnnoMeseRif>, indicando l’anno/mese in cui è avvenuta l’erogazione oggetto del recupero; 

– l’elemento <BaseRif>, indicando l’imponibile da detrarre nel mese riferito al fringe benefit; 

– l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicando “0” (zero), in quanto la contribuzione è determinata automaticamente dai processi di gestione contributiva dell’Istituto.

Peraltro, nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> doveva essere altresì inserito il numero del ticketprotocollo INPS rilasciato attraverso il servizio comunicazione bidirezionale del Cassetto previdenziale del contribuente con oggetto “FRINGE BENEFIT FINO A € 3000”, contenente la dichiarazione del datore di lavoro che quanto esposto in denuncia UniEmens corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit.

In particolare, i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

Ora l’INPS comunica che, a seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, l’INPS fornirà il riscontro centralmente tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, con il medesimo oggetto della richiesta.

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.