Lavoro: il Governo approva un nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei ministri comunica l’avvenuta approvazione, con procedura d’urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell’importo per l’anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Manageritalia: prevista la formazione per tutti i quadri associati

 Parte l’11 maggio il programma Leading from the middle, nato da un accordo tra  Manageritalia Lombardia e Wyde – The connective school

Manageritalia, Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, ha previsto a partire dall’11 maggio il programma “Leading from the middle”, stabilito da un accordo di Manageritalia Lombardia con Wyde – The connective school. 
Tale corso verrà offerto a tutti i quadri associati a Manageritalia (solo per la prima sessione anche a quadri non iscritti) e sarà articolato in 3 appuntamenti.
Gli obiettivi sono:
offrire stimoli per rimodulare il modo di lavorare e creare team tra le persone;
favorire la trasformazione positiva;
costruire uno spazio di confronto in cui generare un nuovo linguaggio.
Tale corso è volto a migliorare la figura del cosiddetto middle manager, di grande importanza tra il board e i collaboratori, soprattutto in questo periodo in cui dopo innumerevoli crisi, il management non solo deve gestire la trasformazione organizzativa del lavoro, ma anche quella relativa al senso e alla capacità di realizzazione delle persone.

CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023

Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 

Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23