CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi

Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore

L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.

Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

CCNL Turismo – Catene Alberghiere: al via il negoziato per il settore dell’industria turistica

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E’ ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell’incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell’eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l’opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello. 

L’equo compenso per i professionisti è legge

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull’equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria. 

L’Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull’equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.