CCNL Metalmeccanica – Industria: nuovamente attivate le iscrizioni alla piattaforma MetApprendo

Versamento del contributo di euro 1,80 per l’adesione al portale formazione

Con l’Accordo siglato in data 10 maggio 2023, Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uil, in considerazione delle numerose richieste, hanno voluto riaprire le iscrizioni alla piattaforma per la formazione del personale di comparto, MetApprendo.
Tale piattaforma è indirizzata alle aziende di nuova costituzione e a quelle che non hanno adempiuto a quanto previsto dall’art. 7, co. 13, del CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, che fissava la possibilità di effettuare un versamento una tantum pari a euro 1,80 per ogni dipendente, al fine di poter fruire del servizio formativo entro e non oltre il 31 luglio 2023, tramite Mav collegandosi al sito di MetApprendo.
Il portale formativo mette infatti a disposizione delle aziende utenti, un Learning Management System, su cui il lavoratore può registrare la formazione portata a compimento.
Preme ricordare che, il contributo di euro 1,80 va calcolato per ogni dipendente e per tutta la durata della vigenza contrattuale, come previsto dal citato art. 7, ivi comprendendo ad esempio, gli assunti con contratto di lavoro a termine, a part-time, gli apprendisti, nonché i dirigenti. Ragion per cui, l’accordo presente, non potrà esser applicato alle aziende che hanno già effettuato il versamento nella prima fase di adesione, ossia circa 17.000 che occupano intorno a 940.000 lavoratori.
Infine, negli ultimi giorni, si sta procedendo altresì, ad inviare il Codice Univoco Aziendale (cd. Cua) a tutte le imprese aderenti alla piattaforma, al fine di farle poter accedere ai vari servizi offerti.

Contrasto al divario retributivo di genere nella Direttiva UE

Pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/970 che è volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. 

Entrerà in vigore tra venti giorni la direttiva UE n. 2023/970 pubblicata il 17 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri e applicate nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. 

 

La direttiva in commento stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne e del divieto di discriminazione: tali obiettivi dovranno essere conseguiti, in particolare, tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

 

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, applicando strumenti o metodologie che consentono agli stessi datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

 

La valutazione e il confronto del valore del lavoro dovranno essere effettuati sulla base di criteri che non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e che includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

 

Il principio della trasparenza retributiva deve essere applicato anche prima dell’assunzione, prevedendosi che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni, tra l’altro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, in modo che sia garantita una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione.

Viene sancito il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di provvedere affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio.

 

Ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a chiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Tali informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro in un tempo ragionevole e che, in ogni caso, non può eccedere i due mesi dalla presentazione della richiesta, in un formato che sia accessibile anche alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

 

L’articolo 9 della direttiva dispone in merito alle informazioni sul divario retributivo di genere che i datori di lavoro devono fornire (anche mediante pubblicazione sul proprio sito web) a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti, trasmettendole all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta. L’obbligo informativo riguarda i datori di lavoro che hanno più di 100 lavoratori ma gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre anche ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le medesime informazioni.

 

Il Capo III della direttiva è dedicato ai mezzi di tutela affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro o a un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Infatti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non devono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un’altra persona a tutela dei diritti di quest’ultima (articolo 25).

 

Prevista anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di controllare e sostenere l’attuazione delle misure di attuazione della direttiva e di adottare le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione.

 

CIPL Edilizia Industria – Trentino Alto Adige: siglato l’accordo di rinnovo

Concluso positivamente l’accordo tra sindacati e collegio dei costruttori edili

Il Contratto Integrativo Provinciale entrato in vigore l’11 maggio 2023 e con validità fino al 31 dicembre 2025, porta con sé buone novità per i lavoratori edili e delle costruzioni.
Sono stati infatti previsti, a partire dal prossimo anno, tra i 50,00 euro ed 80,00 euro lordi in più in busta paga.
Altra notizia interessante è l’erogazione di una Una Tantum della somma di 200,00 euro nello stipendio di dicembre.
Questo è quanto stato pattuito nel confronto tra i sindacati ed il collegio costruttori per il contratto integrativo relativo al triennio 2023 – 2025.
Vista altresì l’avanzamento dell’inflazione, l’Accordo ha previsto anche l’aumento del buono pasto che sarà pari ad euro 7,00.
In aggiunta, le parti di cui sopra, hanno dato luogo ad una trattativa circa la possibilità per il personale di ricevere nuovamente il 50% del loro salario in caso di malattie brevi, ossia meno di tre giorni, per un massimo di due volte all’anno.