San.ARTI, misure straordinarie a sostegno dell’emergenza alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche

Per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede in uno dei Comuni di cui all’all. 1, DL n. 61/2023, il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023 è sospeso

Viste le conseguenze degli eventi alluvionali che hanno colpito Emilia Romagna, Toscana e Marche, il Consiglio di Amministrazione di San.Arti ha inteso manifestare solidarietà nei confronti di tutti gli artigiani che operano nei comuni colpiti, mediante l’adozione di misure straordinarie.
Il versamento del contributo mensile dovuto al Fondo (per le competenze da maggio 2023 ad agosto 2023), per le imprese artigiane iscritte a San.Arti con sede legale o operativa fissata in uno dei Comuni dell’allegato 1, DL n. 61/2023, è sospeso. Le imprese, per sospendere il versamento, non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24. La copertura per i mesi riferiti ai versamenti sospesi sarà comunque garantita dal Fondo.
Il recupero dei versamenti sospesi avverrà senza applicazione di sanzioni né interessi e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in occasione del versamento del contributo relativo al mese di novembre 2023, inserendo sul modello F24 anche una riga dedicata alle competenze
dei mesi per i quali si è inteso beneficiare della sospensione:
– agosto 2023
– luglio 2023
– giugno 2023
– maggio 2023.
La quota contributiva eventualmente già versata per queste competenze non potrà essere rimborsata.
Al fine di garantire la copertura ai lavoratori dipendenti in forza, le imprese che intendono beneficiare della sospensione del versamento devono comunque compilare e trasmettere le denunce Uniemens come di consueto, in particolare riportando nella denuncia individuale di ciascun lavoratore in forza in quel mese il codice ART1 nell’elemento, l’importo del contributo e il mese di competenza. Il Fondo potrà così contabilizzare correttamente le posizioni dei lavoratori e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

CIPL Agricoltura Impiegati-Sondrio: con luglio, aumento retributivo per i dipendenti del settore

Seconda tranche di aumento stipendiale per gli Impiegati agricoli pari all’1% 

Il 14 aprile 2023, Coldiretti-Sondrio, Confagricoltura-Sondrio, Confederazione Italiana Agricoltori-Sondrio e Flai-Cgil-Sondrio, Fai-Cisl-Sondrio, Uila-Uil-Sondrio, Confederdia-Sondrio, hanno siglato l’Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 16 novembre 2018, applicato ai Quadri ed Impiegati agricoli della Provincia di Sondrio.
Il presente contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, prevede l’aumento della retribuzione contrattuale del 5%, ripartita come di seguito riportato:
– 4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° luglio 2023.
Nella tabella sottostante si indicano le retribuzioni in vigore dal mese di luglio 2023 per gli Impiegati agricoli.

Categoria Totale stipendio contrattuale mensile Aumento dal 01/07/2023 del 1% Totale stipendio contrattuale
Quadri 2.305,03 23,05033536 2.328,08
2.210,10 22,10102544 2.232,20
1.984,66 19,84661328 2.004,51
1.793,11 17,93112672 1.811,04
1.652,54 16,52535456 1.669,06
1.562,47 15,62473536 1.578,10
1.471,39 14,71393248 1.486,11

 

Bonus psicologo, nuove proroghe

L’INPS rende nota la riapertura dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da alluvioni e per la fatturazione delle sedute già effettuate nel territorio nazionale (INPS, messaggio 6 luglio 2023, n. 2530).

A decorrere dal 5 luglio 2023, l’INPS ha reso nuovamente disponibile, nella procedura dedicata agli psicoterapeuti con pazienti beneficiari del contributo residenti o domiciliati nei citati territori alluvionati, la funzione di prenotazione, inserimento e conferma delle sedute relative al periodo dall’8 giugno 2023 al 31 agosto 2023. La procedura rimarrà disponibile agli stessi psicoterapeuti per l’inserimento dei soli dati di fatturazione delle sedute confermate fino al 15 settembre 2023.

In effetti, con il messaggio n. 2127 dell’8 giugno 2023, l’Istituto, a seguito del decorso del termine di 180 giorni previsto dall’articolo 5 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, aveva comunicato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023) ha poi previsto la sospensione, a partire dal 1° maggio 2023 e fino al 31 agosto 2023, di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto.

Utilizzo del contributo nei territori alluvionati

L’INPS individua i beneficiari residenti nei citati territori alluvionati sulla base del codice di avviamento postale (CAP) di residenza associato ai comuni/circoscrizioni territoriali inclusi nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023 che sono gestibili da tutti i professionisti regolarmente iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti che hanno aderito all’iniziativa. L’Istituto comunica che è in corso di rilascio alle proprie strutture territoriali un’apposita funzione, nella procedura dedicata, per sbloccare il beneficiario domiciliato, sulla base di idonea documentazione che ciascun interessato deve produrre.

Riapertura a livello nazionale dei termini per gli psicoterapeuti

In seguito a segnalazioni pervenute dagli psicoterapeuti e di una richiesta formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), il Ministero della Salute ha chiesto all’INPS la riapertura della procedura per consentire agli psicoterapeuti di recuperare le sedute effettuate entro il 7 giugno 2023, prenotate ma non confermate entro questa data, dandone conferma e inserendo i relativi dati di fatturazione. Per questi motivi, la procedura sarà resa nuovamente disponibile a tutti gli psicoterapeuti dal 5 luglio 2023 al 19 luglio 2023.

In questo arco temporale è possibile effettuare la sola conferma delle sedute svolte entro la data del 7 giugno 2023 e l’inserimento dei relativi dati di fatturazione. Quindi, non saranno accettati inserimenti di nuove sedute svolte successivamente alla scadenza del termine di validità dei codici univoci. A tal proposito, l’INPS comunica che le funzionalità sono operative dalle ore 18,00 del 5 luglio 2023, precisando che che la sola funzione di “conferma seduta” verrà inibita alle ore 19,00 del 17 luglio 2023. Verranno invece concessi 2 ulteriori giorni per permettere l’inserimento dei dati di fatturazione relativi alle citate sedute. Quest’ultima funzione sarà inibita alle ore 19,00 del 19 luglio 2023.

Decorso tale termine, le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dai dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie relative all’anno 2022.