CIPL Edilizia – Artigianato Veneto: nuove modalità di rimborso di oneri assistenziali e previdenziali

Fino al 30 settembre verrà erogato l’importo di 100,00 euro per eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori a 20 giorni

Il verbale di accordo del 26 maggio sottoscritto da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionale del Veneto applicabile alle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del Veneto ha previsto che a decorrere dal 1° maggio 2023 fino al 30 settembre cessano i  rimborsi automatici degli oneri assistenziali e previdenziali, quantificati nella misura del 32% con riferimento agli operai e del 10%  con riferimento agli apprendisti.
In sostituzione, nei casi di eventi di malattia/infortunio che comportano assenze superiori ai 20 giorni, da intendersi come unico evento o somma di eventi continuativi, senza ripresa di attività lavorativa, ciascuno di durata iniziale inferiore ai 20 giorni, viene erogato un contributo pari a 100,00 euro con riferimento ad ogni evento che risponda ai requisiti sopra indicati.
Tale importo viene erogato da Edilcassa Veneto fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse dedicate.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio evento, tramite posta certificata direttamente all’indirizzo di Edilcassa Veneto.

Ebav Veneto: erogati contributi per spese funerarie

Per decesso di titolare di Azienda artigiana iscritta ad Ebav, corrisposti massimali di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00 a titolo di spese funerarie

Ebav, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, mette a disposizione delle Aziende sue aderenti, un contributo per il sostentamento delle spese funerarie in caso di decesso del titolare, socio o collaboratore familiare di un’Azienda artigiana iscritta presso di esso.
La domanda può essere inoltrata da uno dei familiari del deceduto che abbia sopportato tali spese, essendo quindi considerato come beneficiario del contributo stesso.
Alla data del decesso, l’Azienda deve risultare in regola con i versamenti all’Ebav, mentre la persona deceduta deve essere presente nella Visura Camerale aziendale, servizio messo a disposizione solo ed esclusivamente per le imprese della categoria “Trasporto merci”. Si specifica che, l’anno di competenza corrisponde a quello del decesso.
Il contributo equivale al 100% dei costi sostenuti.
Le quote erogabili corrispondono ad un massimo di:
euro 1.500,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da meno di 5 anni;
euro 3.000,00 se l’Azienda è iscritta ad Ebav da più di 5 anni.
La documentazione necessaria per l’accesso al rimborso Ebav è:
– copia delle fatture quietanzate inerenti alle spese sostenute;
– la visura camerale.
Per quanto concerne la tempistica e le modalità di pagamento dei contributi, questi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza del servizio mediante accredito su C/C intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su C/C intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente può altresì stanziare il contributo richiesto, esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda.
Circa il trattamento fiscale riservato al contributo, questo costituisce rimborso di un onere che determina una detrazione dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del Tuir.
Pertanto:
– diminuisce l’importo della detrazione se questo viene incassato nel medesimo anno di sostenimento della spesa;
– è soggetto ad Irpef se viene incassato negli anni successivi a quello di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n. bis) del Tuir.

Fondo Sanimoda: entro il 20 luglio il versamento della terza tranche

Il 20 luglio scade il termine per versare la rata contributiva al Fondo Sanimoda 

Il 20 luglio 2023 è fissata la data per il versamento della terza tranche relativa alla scadenza contributiva per il Fondo Sanimoda. La contribuzione è anticipata e spetta ai dipendenti in forza e non in prova nel 1° giorno lavorativo del trimestre. Il contributo da parte del dipendente è di 51,00 o 36,00 euro a seconda del CCNL applicato e determina la copertura sanitaria definita dai Piani Sanitari riguardanti:

– Tessile Abbigliamento Industria: 51,00 euro con accesso al Piano Sanitario Premium+LTC;

– Calzature; Occhialeria; Pelle, Cuoio, Ombrelli e Ombrelloni; Penne; Spazzole, pennelli e scope; Concerie industriali; Giocattoli: 36,00 euro con accesso al Piano sanitario PLUS.
Viene precisato anche che le aziende che prevedono il versamento di 36,00 euro possono optare per un Piano Sanitario migliore per i dipendenti. Al fine di garantire una continuità di copertura sanitaria agli iscritti, e dal momento che le scadenze contributive ricadono nel trimestre, Sanimoda conferma in anticipo la copertura relativa al trimestre successivo a quello in corso tramite alcune tempiste e modalità, quali:

– alla metà dell’ultimo mese del trimestre corrente viene confermata la copertura per chi risultano nello stato “Attivo” e che hanno ricevuto la contribuzione per il trimestre corrente;

– a chi risulta nello stato di “Cessato o sospeso” nell’ultimo giorno del trimestre in corso, non vengono proposti per la copertura del trimestre successivo. Diventa quindi indispensabile che l’azienda aggiorni lo stato del dipendente nell’apposita Area Riservata.
Inoltre, la cessazione del lavoratore deve essere indicata entro la fine del trimestre nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro o l’obbligo di contribuzione. Nel caso in cui l’azienda si mostrasse insolvente, Sanimoda può chiedere il versamento del contributo omesso per i dipendenti il cui stato non risulta aggiornato per tempo.