Sospensione versamenti contributivi e adempimenti per i territori alluvionati, indicazioni dall’INPS

In relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori che operano nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, l’INPS fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e sulla loro ripresa (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 67).

Si tratta, come ormai noto, di uno degli interventi predisposti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

 

Infatti, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 1, comma 2, ha previsto, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

I soggetti destinatari della sospensione in esame, in particolare, sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in questione e, nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione in commento riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

 

Sono ricompresi nella sospensione anche: i versamenti, in scadenza nel riferito periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale; il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione; le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali interessate, ricordando che non sono rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

Datori di lavoro con dipendenti

 

Per i suddetti datori di lavoro, nel caso in cui l’evento interessi l’intero comune, l’INPS provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

 

Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, indicando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

 

Vengono poi date le istruzioni per la corretta compilazione del flusso UniEmens, specificando che per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023” e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi che non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative).

 

Relativamente ai datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.

 

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

 

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

 

La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi avverrà entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello “F24” nel modo riportato nella sottostante tabella.

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS  PPNNNNNNCCN981 mm/aaaa  mm/aaaa  

Committenti

 

I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.

 

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

 

I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

 

Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa  

CCNL Rai: premio di risultato 2023

Prevista a ottobre l’erogazione parziale del Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way

I sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’esercizio 2022 per i dipendenti di RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.
La misura sarà pari al 70,6% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Per i lavoratori a tempo determinato l’importo dovrà essere proporzionato ai mesi effettuati nell’anno solare, valutando le assenze con gli stessi criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Di seguito gli i gli importi lordi riferita a ciascun livello di inquadramento.

Livello  Importo 
A 1.524,00
1.399,00
2 1.302,00
3 1.205,00
1.115,00
5  1.032,00
6 935,00
7 866,00
8  783,00
9 693,00

Entro l’8 ottobre il lavoratore può scegliere, attraverso il portale “Raiperme”, di fruire del Premio di Risultato secondo una delle seguenti modalità:
 – pagamento del 100% del Premio di Risultato in busta paga;
 – destinare il 50% del Premio di Risultato al Fondo CRAIPI (se iscritto) e pagamento del restante 50% in busta paga;
 – destinare il 100% del Premio di Risultato al Fondo CRAIP (se il dipendente è iscritto al Fondo);
–  destinare il 50% del Premio di Risultato in servizi welfare e il restante 50% in busta paga (l’importo sarà maggiorato dell’8%);
– destinare il 100% del Premio di Risultato in servizi welfare (l’importo sarà maggiorato del 12%).
Nel caso in cui non venisse effettuata nessuna scelta, il Premio di Risultato verrà effettuato in busta paga.
Il Premio di Risultato, confluito in Welfare potrà essere utilizzato fino al 30 Settembre 2024.

Ebav Veneto: contributo per calamità naturale o evento atmosferico eccezionale

Previsto un contributo al dipendente per danni subiti alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale

Per l’anno in corso, il dipendente che abbia subito danni alla propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale potrà presentare, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista, la domanda di contributo agli Sportelli Ebav, presso le Organizzazioni Sindacali.
Unitamente alla domanda, il dipendente dovrà presentare la seguente documentazione:
– copia stima danni da parte di un perito professionista;
– copia verbali di intervento/sopralluogo di VVFF, ULSS, Protezione civile, Comune o perito professionista che confermino con precisione l’evento atmosferico avvenuto.
E’ possibile ricevere il 20% della stima dei danni effettuata da parte di un perito professionista, per un minimo di 200,00 euro ed un massimo di 3.000,00 euro
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.