Cassa Edile Teramo: previsto un contributo scolastico per i figli dei lavoratori iscritti

Fino al 30 settembre è possibile richiedere un contributo scolastico per i figli dei lavoratori iscritti che frequentino la scuola media inferiore o superiore 

La Cassa Edile della provincia di Teramo ha previsto per i figli dei lavoratori iscritti frequentanti la scuola media inferiore, purché non ripetenti un contributo scolastico lordo di 200,00 euro, pari a 154,00 euro netti.
La domanda deve essere presentata dal 10 luglio al 30 settembre.
Si deve allegare la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– certificato scolastico comprovante l’avvenuta iscrizione dello studente per l’anno in corso e che lo stesso non è ripetente.
Viene, inoltre, stabilito per i figli dei lavoratori iscritti per la prima volta ad una scuola media superiore ovvero che siano stati promossi alla classe successiva con la media di almeno 7/10 (escludendo dal computo i voti di religione, scienze motorie e musica) un contributo scolastico lordo di 400,00 euro, pari a 308,00 euro netti.
La domanda deve essere presentata dal 10 luglio al 30 settembre.
Si deve allegare la seguente documentazione: 
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– certificato d’iscrizione per l’anno in corso;
– certificato attestante la votazione conseguita l’anno precedente.

Ormeggiatori e barcaioli: l’INPS fornisce chiarimenti sulle modifiche al Fondo di solidarietà

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 28 luglio 2023 arrivano anche le prime indicazioni dell’Istituto (INPS, messaggio 19 settembre 2023, n. 3256).

L’INPS ha fatto pervenire le prime indicazioni riguardanti il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 luglio 2023, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alle disposizioni del D.Lgs n. 148/2015 (articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis,). Peraltro, il decreto interministeriale in questione recepisce il contenuto dell’accordo sottoscritto il 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Tra le modifiche segnalate dall’Istituto, oltre alla sostituzione dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440/2016 al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.Lgs n. 148/2015, vi è anche l’integrale sostituzione del comma 6 del medesimo articolo 5. Pertanto, ora l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Considerato che la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in commento ricade in un giorno festivo (1° ottobre 2023), al fine di una corretta gestione degli adempimenti inerenti alle prestazioni erogate dal Fondo, l’INPS precisa che le domande di Assegno di integrazione salariale, presentate dal 2 ottobre 2023 per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 settembre 2023, saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.

Infine, in ordine al requisito occupazionale previsto dal comma 7-bis dell’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015, l’Istituto precisa che non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.

 

 

 

Ebinter Parma: contributo straordinario “Caro Energia”

A favore dei dipendenti aventi diritto l’Ente erogherà un contributo pari al 20% delle spese sostenute per le utenze di luce e/o gas

L’Ente Bilaterale Commercio Parma ha previsto in favore dei dipendenti aderenti aventi diritto (range ISEE da 15.000,00 euro a 25.000,00 euro) un contributo straordinario pari al 20% (fino ad un massimale di 200,00 euro) dell’ammontare delle spese sostenute per il pagamento delle utenze di luce e/o gas relative ai consumi fatturati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023
Il contributo spetta ad un solo componente del nucleo familiare risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità e sarà erogato ai dipendenti che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo analoga misura di welfare aziendale dalla propria azienda (c.d. fringe benefit).
Dopo aver scaricato la domanda in formato PDF sul sito dell’Ente, l’avente diritto dovrà inviarla entro il 15 novembre 2023 all’indirizzo: fondowelfare@ebcparma.it. 
L’Ente informa inoltre che saranno automaticamente respinte le domande incomplete, prive degli allegati richiesti e non redatte secondo la modulistica vigente o inviate al di fuori dei termini previsti. 
A seguito dell’accoglimento della richiesta di contributo il dipendente riceverà apposita e-mail con le credenziali per poter scaricare il cedolino relativo al contributo welfare erogato, nonchè la certificazione unica relativa all’anno precedente.