CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

Ebap Piemonte: previsti rimborsi per gli aderenti alla Bilateralità di settore

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l’adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l’erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
– copia del verbale di elezione del RLS interno;
– copia comunicazione nominativo all’INAIL;
– copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
– copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.