Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce le indicazioni operative in merito all’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1, comma 503, della Legge n. 160/2019 alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 3 agosto 2023, n. 74).

L’esonero contributivo in questione, destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni, era stato originariamente previsto per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020: successivamente, ad opera della Legge di bilancio 2021 prima, e della Legge di bilancio 2022 dopo, tale arco temporale era stato esteso al 2021 e al 2022.

 

L’ultimo intervento è quello apportato dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 300, Legge n. 197/2022) che, infatti, al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2023, ha ulteriormente esteso il beneficio alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

 

L’esonero è fissato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda il versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Restano esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

 

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nel rispetto del limite de minimis.

 

Pertanto, l’INPS ricorda che il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare o solo per sé stesso come titolare, oppure per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo.

 

Per richiedere l’ammissione all’esonero deve essere inoltrata apposita istanza esclusivamente in via telematica accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni effettuate nell’anno 2023, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)”

 

Non verranno prese in considerazione le domande inviate con altre modalità o su moduli relativi ad anni precedenti.

 

Infine, nella circolare in commento, l’INPS rende note le relative istruzioni contabili.  

CCNL Autostrade: siglato accordo integrativo

Prevista entro settembre la definizione delle tabelle retributive con l’indicazione dei valori anche per i parametri aggiuntivi

Federreti e Acap, insieme a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal, Ugl Viabilità e Logistica, hanno sottoscritto il 2 agosto un verbale di accordo integrativo, con cui hanno riconfermato che qualora nelle singole Aziende ci siano figure professionali alle quali sono stati riconosciuti parametri intermedi (ex art. 19 “Classificazione del personale” del CCNL), alle stesse, con le decorrenze temporali previste nel recente rinnovo del 18 luglio 2023, gli importi suscettibili di riparametrazione, sia Una Tantum, per la parte retributiva, che mensili, dovranno essere corrisposti in funzione del parametro intermedio attribuito. 
Le Parti Sociali hanno inoltre convenuto di completare le tabelle riassuntive dei riconoscimenti concordati con l’indicazione dei relativi valori anche per i parametri aggiuntivi entro il prossimo mese di settembre.
In attesa di tale completamento gli importi andranno corrisposti alle figure interessate determinando quanto dovuto attraverso la seguente operazione: importo riconosciuto al livello C diviso il parametro contrattuale pari a 148, il risultato ottenuto moltiplicato il parametro intermedio attribuito alla figura professionale determina l’importo da erogare. 

Manageritalia: erogati voucher di ricollocazione per i dirigenti disoccupati in Lombardia

Concordate misure di sostegno per i manager lombardi

Manageritalia Lombardia, la Regione Lombardia, Confcommercio Lombardia, Federmanager Lombardia e Assolombarda, riconoscendo l’importanza dei manager per la competitività delle aziende, hanno concordato l’erogazione di voucher volti a supportarli in caso di disoccupazione.
Dal prossimo 4 settembre sino al 15 dicembre 2024, i dirigenti che hanno perso il lavoro da almeno un mese, di età tra i 50 e i 62 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, possono presentare la richiesta di finanziamento per usufruire di due voucher:
1) Linea A – Servizi di placement – con valore massimo del voucher pari a euro 6.000,00;
2) Linea B – Servizi di formazione specialistica – con valore massimo del voucher di euro 5.000,00.
Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva ne è prevista una pari ad euro 500.000,00 a favore di dirigenti donne.
Ciascun destinatario può poi demandare il contributo su una o entrambe le Linee di finanziamento.
La richiesta di finanziamento per ciascuna Linea deve essere presentata dal destinatario, ossia il dirigente disoccupato, che dovrà poi indicare nella stessa il soggetto erogatore individuato, ed inoltre, prima di presentare la domanda, dovrà scegliere il soggetto erogatore, ovverosia:
– per il voucher della Linea A: una delle società di outplacement iscritte all’Albo delle Agenzie per il Lavoro, Sezione V, con sede operativa in Lombardia;
– per la Linea di finanziamento B: uno degli operatori accreditati regionali per i servizi di istruzione e formazione professionale, Università lombarde e loro consorzi, Fondazioni ITS Academy lombarde.
Nella domanda di finanziamento del voucher per il placement deve esser altresì allegato il Documento di proposta dei servizi di placement predisposto dal soggetto erogatore, mentre nel caso del Voucher per la formazione specialistica, il Documento di assessment predisposto dai soggetti erogatori dei servizi della Linea A, ed il Documento di proposta dei servizi di formazione specialistica predisposto dal soggetto erogatore della Linea B.
Ottenuta l’autorizzazione, i soggetti erogatori dei servizi presteranno quelli concordati nella proposta, e una volta conclusosi il tutto, potranno presentare domanda di liquidazione alla Regione Lombardia allegando la copia della fattura emessa per l’attività non coperta dalla stessa.
A tal proposito, il Centro di formazione management del terziario (CFMT) interverrà solo nei riguardi dei dirigenti che hanno interrotto il rapporto lavorativo secondo le cause di seguito elencate e previste dal CCNL:
1) Fine dell’attività aziendale (con conseguente licenziamento);
2) Licenziamento durante il periodo di prova;
3) Licenziamento (tranne giusta causa);
4) Risoluzione consensuale a seguito di licenziamento.
Nel caso in cui la causa dell’interruzione del rapporto di lavoro non dovesse rientrare in una delle 4 causali indicate, la parte non coperta dalla Regione Lombardia sarà a carico del dirigente.
Da ultimo si specifica altresì che, il 30% dell’importo del voucher è rimborsato all’Ente erogatore a condizione del raggiungimento del risultato occupazionale rappresentato dalla sottoscrizione di un unico contratto di lavoro di tipo subordinato, con qualifica di dirigente o quadro, di almeno 12 mesi; oppure di uno o più contratti di supporto manageriale, tramite il modello del “Temporary manager” o del “Fractional manager”, per una durata di almeno 12 mesi anche non continuativi e gestiti con rapporto di consulenza.
I contratti possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; nell’ipotesi a tempo parziale, devono essere di almeno 20 ore settimanali medie.