CCNL Enti di Ricerca: confronto sull’ordinamento del personale tecnico amministrativo

Affrontato il tema relativo alla revisione dell’ordinamento professionale 

Lo scorso 24 ottobre, si è tenuto l’incontro sulla sequenza contrattuale circa la riforma dell’ordinamento professionale negli Enti pubblici di ricerca.
In merito, è stato previsto lo stanziamento delle risorse per la valorizzazione del personale degli Enti di ricerca non vigilati dal Mur e, relativamente allo svolgimento della sequenza contrattuale, è stato proposto di affrontare inizialmente la tematica relativa all’ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo e, una volta definito, di trattare quello del personale ricercatore e tecnologo. Tale proposta è stata concordata dalle OO.SS.
A tal proposito, l’Aran ha ribadito la proposta dell’ordinamento professionale contenuta nella bozza di CCNL siglato il 12 luglio 2023, che prevede due distinti ruoli, quello dei Tecnici di ricerca comprendente collaboratori tecnici di ricerca e funzionari tecnici di ricerca, e quello Amministrativo e tecnico, che comprende operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, precisando che, una volta stabilita la tabella di corrispondenza con gli attuali profili, non risulta più possibile prevedere passaggi automatici ad un inquadramento superiore ma, in base alle risorse a disposizione, si può accedere all’area superiore mediante una procedura comparativa. Nel primo periodo di applicazione è possibile effettuare il passaggio all’area superiore anche in assenza del titolo di studio richiesto ad eccezione di quella delle elevate professionalità, dove vi è un divieto normativo.
Circa il personale tecnico-amministrativo, si necessita di operare una modifica che permetta di definalizzare queste risorse, in quanto la Legge che le elargisce, prevede la loro assegnazione in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti.
Ciò a cui si auspica è che i soldi stanziati, debbano essere messi a completa disposizione della contrattazione nazionale ed in subordine, che almeno il 50% di queste risorse, venga utilizzato per aumentare le voci fisse del salario, così come già previsto per il personale dell’Università.
Sempre relativamente alla necessità di non stravolgere l’equilibrio tra le figure professionali, si ritiene di prevedere un’area superiore rispetto all’attuale ordinamento sia per il ruolo di Tecnici di ricerca che per l’Amministrativo ed il Tecnico, come previsto dall’Aran, mentre si resta contrari alla previsione dell’istituzione di un’ulteriore area (Elevate Professionalità) per il ruolo Tecnici di ricerca, in quanto si prevede che, le due aree professionali tra gli attuali Cter e i Ricercatori e Tecnologi, possono determinare una svalorizzazione degli attuali Cter piuttosto che un loro sviluppo professionale, vista l’impossibilità di accesso diretto senza aver prima fatto il passaggio all’area dei Funzionari Tecnici di ricerca, nonché considerando anche l’inderogabilità del possesso del titolo di studio della laurea magistrale.
Dopo un’ampia discussione la riunione è stata aggiornata al 14 novembre, con l’impegno dell’Aran a produrre ulteriore documento sull’ordinamento professionale approfondendo anche il tema delle progressioni economiche all’interno delle aeree.

Sostegno al reddito del personale dei servizi ambientali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Nella G.U. del 27 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che adegua alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale fornita dal Fondo di solidarietà bilaterale del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 29 settembre 2023).

Il D.M. n. 103594/2019 ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015 e che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

 

Il nuovo decreto in oggetto ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo, estendendola ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali, sempre compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

 

Riguardo alle prestazioni fornite dal Fondo, viene sostituito l’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. n. 103594/2019, prevedendosi che il Fondo provvede all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs. n. 148/2015. L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis del citato decreto legislativo.

 

La durata massima della prestazione in argomento è pari:

 

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;

 

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

c) per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;

II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Nell’ambito dei processi connessi alla staffetta generazionale, viene anche assicurato, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a 3 anni. Tale staffetta generazionale è finanziata mediante un contributo straordinario posto a carico esclusivo del datore di lavoro.

 

Inoltre, al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o territoriali o regionali e/o dell’Unione europea, il Fondo finanzia specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero.

CCNL Scuole Materne Fism: adesione al Fondo Espero dei lavoratori del comparto

Possibilità di aderire al Fondo pensionistico Fondo Espero anche per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL

Dal 23 ottobre 2023 possono aderire al Fondo Nazionale Pensione Complementare, Fondo Espero, tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL Scuole Materne Fism. Tale Fondo risulta pertanto lo stesso a cui sono iscritti i dipendenti della scuola statale, dei conservatori e delle accademie.
Si è difatti portato a compimento tutto l’iter per approvare le modifiche allo Statuto del Fondo necessarie per realizzare l’Accordo Sindacale sottoscritto con il rinnovo contrattuale 2021-2023.
A tal proposito, Flc-Cgil comunica di voler realizzare una campagna informativa per tutti gli aderenti, ed al tempo stesso, Fondo Espero mette a disposizione il materiale di cui questi ultimi potrebbero necessitare, ossia:
– opuscolo informativo;
– brochure;
– i vantaggi.
Altresì, sono stati realizzati link e video informativi circa:
– l’adesione dipendenti privati;
– i vantaggi;
– il confronto iscritto/non iscritto;
– Fism.
La previdenza complementare di natura contrattuale offre opportunità sia gestionali che economiche. Difatti, il Fondo non ha scopi di lucro ma l’uso corretto di capitali accantonati oltre a tenere le spese di gestione bassissime.
Inoltre gli investimenti hanno un’attenzione importante rispetto alla loro eticità: c’è un’attenta cura ad evitare fondi che investono in armi.
Il datore di lavoro poi, oltre a mettere a disposizione del lavoratore presso il Fondo Espero, il Tfr, verserà l’1% come contributo contrattuale.
Da ultimo, si ritiene di non sottovalutare e di tenere in considerazione la defiscalizzazione di quanto il lavoratore versa ad Espero.