Lavoro sportivo: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

Pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini italiani (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

 

La riforma, che riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, è costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.

 

Diverse sono le modifiche introdotte, tra cui l’inserimento in più punti anche di riferimenti allo sport paralimpico.

 

Il nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

Il comma 6 del medesimo articolo 25 è stato interamente sostituito ed è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che  possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

Qualora l’attività svolta rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, si applica il principio del silenzio assenso e l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

 

È riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formarne il reddito. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

 

Per quanto riguarda i direttori di gara, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021: il nuovo decreto ha elevato la durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (in luogo delle precedenti 18 ore settimanali).

 

CCNL Anas: nuove retribuzioni in arrivo

Nuovi minimi per il personale della Società

Il CCNL Anas siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del Gruppo Anas, definisce all’art. 98 “Minimi tabellari” i minimi retributivi in vigore da questo mese, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimi
A 3.026,88
A1 2.522,41
B 2.144,08
B1 1.954,84
B2 1.765,62
C 1.450,35
C1 1.261,25

 

CIPL Edilizia – Industria Piacenza: definito l’EVR per il 2023

Verificati i presupposti, le Parti hanno stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore 

Il 26 giugno 2023 si sono incontrate Ance Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil per procedere all’esame degli indicatori volti a stabilire l’erogazione dell’EVR per l’anno 2023. 
Una volta verificati gli indicatori, le Parti hanno stabilito la sussistenza dei presupposti, determinando la percentuale nel 4% dei minimi tabellari previsti.

Livello  Minimo  4% 100% EVR  65% EVR
7 1.630,71 euro 65,23 euro 782,74 euro  508,78 euro
6 1.467,63 euro 58,71 euro 704,46 euro  457,90 euro
5 1.223,02 euro 48,92 euro 587,05 euro  381,58 euro 
4 1.141,51 euro 45,66 euro  547,92 euro  356,15 euro 
3 1.059,96 euro  42,40 euro  508,78 euro  330,71 euro 
2 953,97 euro 38,16 euro  457,91 euro  297,64 euro 
1 815,36 euro 32,61 euro  391,37 euro  254,39 euro 

Le aziende devono verificare, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
–  numero ore denunciate In cassa edile,
– volume d’affari IVA.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, I’azienda provvede ad erogare EVR nella misura stabilita a livello provinciale (100%).
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, I’EVR non viene erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda deve erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
L’EVR viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio/giugno, mentre per il restante in quote mensili fino a dicembre 2023.
I lavoratori beneficiari sono coloro risultanti in forza nel mese di gennaio 2023, l’importo viene riproporzionato per i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.