CCNL Tessili Faconisti (Laif-Cisal): con settembre la corresponsione della 2ª tranche di Una Tantum

Il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 ha stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre

Con il CCNL sottoscritto il 31 gennaio 2023 Laif, Anpit, Cisal-Terziario e Cisal hanno stabilito l’erogazione di un importo Una Tantum suddiviso in 2 tranches: la prima ad aprile e la seconda a settembre. In ordine alle modalità di erogazione si segnala che ai dipendenti assunti entro il 31 dicembre 2020, l’Una Tantum viene corrisposta al 100%. In caso di assunzione successiva, ossia dal 1° gennaio 2021, l’Una Tantum da erogare viene riproporzionata per il periodo lavorato dalla data di assunzione al 31 dicembre 2022. Invece, i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2023 non hanno diritto all’Una Tantum. 
Di seguito gli importi da erogare con la retribuzione del mese di settembre. 

Livello Importo
Quadri 225,00
1 200,00
2 170,00
3 140,00
4 120,00
5 100,00
6 90,00
7 85,00
8 75,00

Una Tantum per gli Operatori di Vendita

Livello Importo
Venditore 1 140,00
Venditore 2 120,00
Venditore 3 110,00

Infortuni sul lavoro: la rivalutazione 2023 per i settori industria, navigazione e agricoltura

Dal 1° luglio è scattato l’aumento annuale della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi
del lavoro (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 40).

L’INAIL ha reso noti i valori delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, navigazione e agricoltura, con rivalutazione annuale decorrente dal 1° luglio 2023. In particolare, l’Istituto ha comunicato che per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 38/2000. Di seguito, si riportano alcuni dei casi di prestazioni rivalutate dall’INAIL.

Rendite per inabilità permanente nei diversi settori

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in 91,532 euro. Pertanto, i relativi importi risultano così determinati: retribuzione annua minima 19.221,30 euro; retribuzione annua massima 35.696,70 euro.

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera e della retribuzione annua minima, la retribuzione annua massima è così fissata: comandanti e capi macchinisti 51.403,25 euro; primi ufficiali di coperta e di macchina 43.549,97 euro; altri ufficiali 39.623,34 euro.

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro. Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti: lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale 29.010,95 euro; lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale, minimo 19.221,30 euro, massimo euro 35.696,70.

Assegno una tantum in caso di morte 

In tutti e tre i settori l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di 11.612,926 euro.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

In questo caso i riferimenti retributivi sono: lavoratori subordinati a tempo determinato e a tempo indeterminato, su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di 48 euro; lavoratori autonomi, su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria 53,95 euro.

Assegno per assistenza personale continuativa

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a 632,94 euro.

Infine, nella circolare in oggetto sono anche riportati i valori rivalutati assegni continuativi mensili nei settori industria e agricoltura differenziati per percentuale di inabilità, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso (rendite per inabilità permanente e i casi di integrazione rendita), la rivalutazione delle prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore, etc.

Applicazione della rivalutazione annuale degli importi del danno biologico

L’INAIL definisce l’ambito di applicazione della rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale che, per l’anno in corso, è stata fissata nella misura del 8,1% a decorrere dal 1° luglio 2023 (INAIL, circolare 12 settembre 2023, n. 41).

Per l’anno 2023, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2021 e il 2022 – pari all’8,1%.

 

Conseguentemente, per il meccanismo di rivalutazione automatica, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 105/2023, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2023.

 

Nella circolare in commento viene precisato l’ambito di applicazione della suddetta rivalutazione che riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023.

 

Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e agli interessati verrà inviato apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 

Ratei di rendita

 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di dicembre 2023.

 

Indennizzi in capitale

 

L’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2023, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

 

Postumi, revisione e aggravamento 

 

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

 

In caso di accertamento provvisorio dei postumi, con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2023 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

 

L’INAIL precisa poi che, nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.