CCNL Magazzini Generali: a ottobre previsti nuovi minimi

A decorrere dal 1°ottobre stabiliti nuovi aumenti per il personale viaggiante e non viaggiante

Il CCNL sottoscritto il 18 maggio tra Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito, Fiap, assistite da Confestra, Anita, Fai, Assotir,  Federtraslochi, Federlogistica, Fiap, Unitai, assistite da Conftrasporto, Cna-Fita,  Confartiginato Trasporti,  Casartigiani, Claai,  Confcooperative – Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi, Aite e  Filt-Cgil, Fit-Cisl,  Uiltrasporti ha previsto nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°ottobre 2023, applicabile a tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all’estero, è riconducibile nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
Di seguito i nuovi minimi retributivi.

Livello Minimo
Quadro 2.323,48
2.182,07
2.004,58
3° Super  1.810,37
1.761,69
1.675,69
4° Junior 1.632,02
1.597,70
1.493,28
6° Junior 1.373,62

I nuovi minimi per il personale viaggiante.

Livello Minimo
C3 1.811,01
B3 1.810,37
A3 1.809,73
F2 1.762,36
E2 1.761,73
D2 1.761,10
H1 1.707,09
G1 1.700,23
L (Rider oltre 15 mesi) 1.619,81
L Rider (oltre 6 mesi) 1.578,96
L Rider (da 7 a 15 mesi) 1.578,96
I Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30
L Rider (da 1 a 6 mesi) 1.497,30

 

Manageritalia: nuove prestazioni per i professionisti del settore terziario

Consulenza di carriera e transizione professionale, BenEssere manager, Checkup retributivo, AskMit, Consulenza contrattuale e Previdenza tra i servizi offerti dalla Federazione

I manager associati a Manageritalia, ossia Dirigenti, Quadri ed Executive Professional, possono utilizzare in modo immediato il nuovo pacchetto di servizi online accedendo al portale Manageritalia. I medesimi sono compresi nella quota associativa, prestati da professionisti interni o esterni, e garantiscono competenza e qualità ai massimi livelli.
A tal proposito vengono di seguito elencate le prestazioni offerte.
Consulenza di carriera e transizione professionale
XLabor è la sezione di Manageritalia dedicata al lavoro manageriale. Tra le prestazioni erogate si ricordano i percorsi di career counseling, coaching e supporto nella transizione professionale per i dirigenti, anche per quanto riguarda il programma di politiche attive incluso nel contratto dirigenti del terziario. Tale servizio supporta il personale manageriale attraverso l’orientamento, l’assessment e la certificazione.
BenEssere manager
È un servizio di consulenza e benessere psicologico che le Associazioni Manageritalia mettono a disposizione per i manager associati sulla gestione attiva dello stress, iniziando da un semplice test, per poi, indipendentemente dall’esito, proseguire con un primo incontro psicologico offerto da Manageritalia. Successivamente, si può scegliere se continuare o non continuare il medesimo percorso.
Checkup retributivo
Mediante la collaborazione con JobPricing, i manager associati possono consultare Jp Analytics, ovverosia la più completa banca dati di profili retributivi italiani analizzati. Dall’area riservata si può ottenere una valutazione retributiva di mercato della posizione ricoperta.
AskMit
Con AskMit è possibile ricevere informazioni e assistenza in ambito lavorativo, servizi Caaf, previdenziale, legale e fiscale, assicurativo, Fasdac. Qualità ed affidabilità sono garantite da professionisti ed esperti di Manageritalia, avvocati, notai, giuslavoristi e altri specialisti appartenenti a studi professionali di tutta Italia.
Consulenza contrattuale
Al fine di una miglior gestione dei cambi di incarico, per l’uscita da parte di un lavoratore dall’azienda presso cui svolge attività lavorativa o l’ingresso in una nuova, si comunica di rivolgersi preventivamente alla Associazione territoriale richiedendo il servizio di consulenza contrattuale sindacale per gestire la situazione relativa al rapporto di lavoro e ai fondi contrattuali.
Previdenza
La previdenza viene gestita attivamente sin da subito non solo quando si è vicini alla pensione. Attraverso AskMit, si fornisce una consulenza sia sulla previdenza contrattuale sia su quella obbligatoria, fissando poi, quando necessario, appuntamenti.
Il servizio di consulenza sulla previdenza obbligatoria (Inps, ex Enpals, ex Inpdai ecc.), viene svolto in stretto contatto con Enasco con possibilità di fissare un appuntamento attraverso AskMit, accedendo dall’area riservata My Manageritalia.

La Cassazione sul salario minimo costituzionale

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della retribuzione proporzionata e sufficiente che, se non garantita, può giustificare la disapplicazione delle clausole del CCNL da parte del giudice (Corte di Cassazione, sentenza 10 ottobre 2023, n. 2832).

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte riafferma il diritto dei lavoratori a percepire una giusta retribuzione, conforme al principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione della sufficienza e proporzionalità della stessa.

 

Il fatto

 

Nel giudizio di primo grado i ricorrenti esponevano di essere dipendenti di una società con mansioni di portiere, di essere addetti alla guardiania presso le sedi di altra società e di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno, senza pausa, per quattro notti consecutive e due giorni di riposo, per un turno giornaliero di 11 ore e 10 minuti, nonché di essere inquadrati nel livello D del CCNL per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari.

 

Assumevano che la loro retribuzione tabellare lorda era pari al netto mensile di euro 863,00 per tredici mensilità, ossia ad una paga oraria (con applicazione del divisore di 173 ore previsto dal CCNL) di euro 5,49, e che non avevano mai percepito la maggiorazione per il lavoro notturno.

 

Deducevano, dunque, che la loro retribuzione era al di sotto della soglia di povertà e quindi non conforme ai principi di cui all’art. 36 Cost., chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del loro diritto a una retribuzione mensile lorda pari a quella riconosciuta dal CCNL portieri (dipendenti da proprietari di fabbricati), oltre al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro notturno, del diritto a percepire per ogni giorno di ferie la retribuzione relativa ad ore 11 e minuti 17 e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo di t.f.r.

 

Il Tribunale adito accoglieva parzialmente le domande mentre, in sede di appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, con condanna delle due società a pagare, in solido, ai lavoratori le differenze retributive a titolo di ferie liquidate nelle somme indicate, nonché alla conseguente integrazione del t.f.r.

 

La sentenza di secondo grado era oggetto di ricorso in Cassazione in via principale e incidentale da parte delle società.

 

La decisione

 

La Corte ribadisce che l’art. 36, 1° co., Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione «proporzionata» garantisce ai lavoratori «una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata»; quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo», ovvero ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». In altre parole, l’uno stabilisce «un criterio positivo di carattere generale», l’altro «un limite negativo, invalicabile in assoluto».

 

Il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una presunzione relativa di conformità a Costituzione, suscettibile di accertamento contrario. Infatti, non esiste una riserva normativa o contrattuale a favore della contrattazione collettiva nella determinazione del salario.

 

Infatti, il giudice deve compiere un’operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario costituzionale valutando il rispetto dei criteri giuridici della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione che deve poter assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nell’effettuare tale operazione il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione, potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli contrattual-collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell’art. 36 Cost.

 

Tra i parametri che possono essere utilizzati, per esempio, vi sono: i dati forniti dall’ISTAT sul livello di povertà assoluta, l’importo della NASPI o della CIG, la soglia di reddito per l’accesso alla pensione di inabilità e l’importo del reddito di cittadinanza, la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, le nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche i criteri equitativi. E’ legittimo anche utilizzare come parametro il CCNL regolante un settore merceologico analogo o affine a quello oggetto di causa. 

 

Pertanto, pur individuando in prima battuta i parametri della giusta retribuzione nel CCNL, non è escluso che questi siano sottoposti a controllo e, nel caso, disapplicati allorché l’esito del giudizio di conformità all’art. 36 Cost. si riveli negativo, secondo il motivato giudizio discrezionale del giudice, con conseguente nullità delle relative clausole.