Lavoro sportivo, la nuova disciplina e gli obblighi contributivi

Illustrate le disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata (INPS, circolare 31 ottobre 2023, n. 88).

Lavoro sportivo, dopo l’INL e l’INAIL, ora è il turno dell’INPS di tornare sul tema per illustrare la nuova disciplina ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, in riferimento all’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Infatti, tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza ha assunto l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V dello stesso decreto legislativo in materia di lavoro sportivo che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro del settore e ampliano le tutele previdenziali sia nell’ambito del professionismo, sia del dilettantismo, ambito in precedenza privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.

La circolare dell’INPS riepiloga il campo di applicazione della riforma prodotta dal D.Lgs. n. 36/2021 iniziando a delineare i soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo (articolo 25) subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.

 Il regime contributivo degli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

 Le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi sono contenute in particolare nell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021. 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 stabilisce che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D.Lgs. n. 166/1997.

Infine, ricorrendone i presupposti è previsto che al Fondo sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Per effetto di questa disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023 (articolo 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, viene estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono anche iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), mentre in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, resta fermo l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell’ambito nei settori professionistici.

Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

In effetti, in riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l’articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 al comma 2 dispone l’iscrizione alla Gestione separata INPS  e l’applicazione della relativa disciplina.

In particolare, l’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24% (articolo 35, comma 6). Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% (comma 7).

Infine, il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 

La circolare in commento include, tra gli altri, gli aspetti relativi alle modalità di esposizione dei dati relativi ai vari profili nel flusso Uniemens.

 

Alluvioni 2023 e ammortizzatore sociale unico: gestione esiti domande

L’INPS esamina alcuni dei possibili esiti dell’istruttoria delle domande di ammortizzatore sociale unico, indicando le corrette operazioni da compiere nel caso specifico (INPS, messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825).

Facendo seguito ai precedenti messaggi e alla circolare in cui già erano state date indicazioni in proposito, l’INPS interviene nuovamente sulle domande di ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023 con il D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023.

 

In particolare, nel nuovo messaggio in oggetto, l’Istituto concentra la propria attenzione sulla gestione degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustrando nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza. 

 

Nella parte finale del messaggio, poi, l’INPS chiarisce alcune istruzioni operative per le domande di ammortizzatore sociale unico presentate dalla aziende agricole.

 

Gestione esiti soggetti irreperibili

 

Uno dei casi che si può verificare è quello dell’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo di residenza indicato nella domanda.

 

In generale, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

 

Nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

 

Conseguentemente, qualora il lavoratore dovesse risultare irreperibile all’indirizzo di residenza, per evitare il rigetto automatico dell’istanza, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

 

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione viene messa in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

 

Gestione delle domande di rettifica

 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, lo stesso potrà farlo a partire dal 6 novembre 2023, dovendo però necessariamente prima annullare la precedente domanda.

 

Pertanto, dovrà essere inviato un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inoltrata la nuova domanda con i dati rettificati.

 

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

 

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

 

Qualora dovesse emergere un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

 

Manageritalia: nuova piattaforma welfare

Da gennaio 2024 previsto un credito minimo welfare per i dirigenti del terziario da 1.000 a 1.500 euro 

Gli accordi contrattuali del 2023 hanno reso, per i dirigenti del settore terziario, il welfare aziendale e quindi l’adesione alla Piattaforma obbligatorio e hanno previsto un credito welfare del valore da 1.000 a 1.500 euro, a seconda del CCNL applicato.
Il welfare viene sempre gestito attraverso la Piattaforma, creata dal CFMT, Centro di formazione management del Terziario mediante accordo con Edenred. 
Il credito welfare stabilito dai CCNL, di cui Manageritalia è parte stipulante, non è monetizzabile e le aziende potranno riconoscere ai dirigenti un credito aggiuntivo, spendibile sempre nell’ambito dei Fondi e degli Enti contrattuali, comunicandolo alla Piattaforma. Pertanto, le aziende continueranno a offrire  altri servizi di welfare aziendale (tra cui viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) garantiti stipulando un contratto separato, ovvero destinare le somme di questo credito alla previdenza complementare Fondo Mario Negri.
Inizialmente, il credito welfare nell’importo previsto dal contratto di riferimento potrà essere speso attraverso uno dei quattro servizi definiti a livello contrattuale:
– versamento al Fondo Mario Negri;
– attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– acquisto di una copertura assicurativa integrativa al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari;
– acquisto di corsi di formazione per i familiari anche non conviventi.
Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti ed è proporzionato in dodicesimi, rispetto ai mesi degli anni 2024 e 2025 nei quali si è in forza in azienda con un contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time, con il 15 del mese come spartiacque per considerare o meno il singolo mese di ingresso o uscita. 
La Piattaforma sarà attiva da gennaio 2024.
L’accesso alla Piattaforma per dirigenti e aziende avverrà tramite il sito cfmt.it.