CCNL Allevatori Zootecnici: con il rinnovo contrattuale in arrivo aumenti retributivi

Il rinnovo introduce novità sul piano economico e normativo  

Le Sigle Sindacali di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia e Aia hanno reso noto il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2022, per le lavoratici ed i lavoratori delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. Molte le novità introdotte. Sul piano economico è previsto un aumento retributivo sul biennio 2023-2024 del 5,5% e la rivalutazione degli scatti di anzianità complessivamente pari a 3,4%. Sul piano normativo, invece, sono stati introdotti: aggiornamenti sulla regolazione dei contrati a tempo determinato e del tempo parziale; istituzione della Banca Ore; rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con il coinvolgimento delle strutture nazionali.

CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive: in vigore i nuovi minimi retributivi

Dal 1° novembre 2023 nuove retribuzioni per i dipendenti delle emittenti radiofoniche e televisive

In data 26 maggio 2022, Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, la Commissione Lavoro, Anica, Rna, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uil-Com, hanno siglato il CCNL Emittenti Radiofoniche e Televisive, con decorrenza dal 26 maggio 2022 al 31 dicembre 2024.
La disciplina contrattuale applicata alle Aziende private che esercitano servizi radiotelevisivi multimediali, attività di messa in onda, produzione e commercializzazione di programmi, nonché attività di edizione, prevede al “Capitolo 9°-Trattamento economico, art. 46”, i minimi retributivi vigenti dal 1° novembre 2023 per entrambi i comparti, come riportato nelle tabelle sottostanti.
Settore Emittenti Radiofoniche

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
6 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
Quadro 1.489,60 524,37 10,33 2.024,30
5 1.336,14 520,49 10,33 1.866,96
4 1.099,24 515,45 10,33 1.625,02
3 938,70 513,10 10,33 1.462,13
2 792,49 509,71 10,33 1.312,53
1 662,27 506,96 10,33 1.179,56

Settore Emittenti Televisive

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
Quadro A 1.952,85 536,58 10,33 2.499,76
8 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
Quadro B 1.790,10 533,22 10,33 2.333,65
7 1.650,74 529,77 10,33 2.190,84
6 1.574,76 528,62 10,33 2.113,71
5 1.451,00 525,80 10,33 1.987,13
4 1.220,05 520,57 10,33 1.750,95
3 1.018,31 516,08 10,33 1.544,72
2 895,57 513,16 10,33 1.419,06
1 771,79 510,61 10,33 1.292,73

Fringe benefit: precisazioni sul conguaglio nella sezione ListaPosPA Uniemens

Illustrate le modalità di esposizione dei dati per il recupero della contribuzione in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (INPS, messaggio 14 novembre 2023, n. 4027).

L’INPS ha comunicato alcune precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens. Si tratta, in effetti, di un’integrazione del recente messaggio n. 3884/2023 con cui si illustrano le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione – nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste rispettivamente al comma 1 e 2 dell’articolo 40 del D.L. n. 48/2023 – in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

In sostanza, in tali ipotesi, i datori di lavoro potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l’elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l’imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.  

Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora questa quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti).  

In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, qualora a seguito delle operazioni citate, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.

Le somme imputabili al “bonus carburante”

Con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’INPS si era occupato del regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023 dall’articolo 40 del D.L., n. 48 (Decreto Lavoro).

Nel messaggio in questione, l’Istituto aveva anche fornito precisazioni sulle modalità applicative relative all’assoggettamento a imposizione contributiva del bonus carburante (articolo 1, comma 1 del D.L.  n. 5/2023).

In particolare, in relazione a questa ultima fattispecie, è stato precisato che la quota relativa ai buoni benzina (o l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le rispettive soglie previste dal menzionato articolo 40, commi 1 e 2, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

Proprio in proposito, l’INPS evidenzia che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.