CCNL Federcasa: mancato accordo sul rinnovo

Mancato accordo al Ministero del Lavoro sulla procedura di raffreddamento attivata per il rinnovo del contratto 

Dopo mesi di trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa le associazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno comunicato che nei giorni scorsi è sottoscritto il  verbale sul mancato accordo per la procedura di raffreddamento attivata dal Ministero del Lavoro sulla richiesta – presentata il 25 ottobre scorso.
I sindacati hanno, infatti, ritenuto necessario concludere negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, sulla base della mancata disponibilità da parte di Federcasa ad accogliere le richieste sindacali.  
Secondo questi ultimi, l’associazione datoriale, dopo mesi di trattative, non ha ancora presentato una proposta in linea con le richieste dei lavoratori, soprattutto in merito all’adeguamento del salario al potere di acquisto delle retribuzioni dopo anni di inflazione, né in termini di valorizzazione professionale del personale e di revisione del sistema di classificazione.
I sindacati sono, pertanto, intenzionati a proseguire la mobilitazione con assemblee nelle aziende, presidi e iniziative territoriali, sollecitando, anche, l’intervento delle amministrazioni regionali.

Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi: semplificazione degli adempimenti

L’INL, in ottica di semplificazione, fornisce alcune indicazioni in merito agli obblighi amministrativi posti a carico dell’impresa distaccante (INL, nota 20 dicembre 2023, n. 2401).

L’INL è chiamato a valutare la possibilità di recepire, nel sistema nazionale italiano, alcune pratiche selezionate dalla Commissione europea tra quelle già adottate in altri Stati membri e mirate a semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

 

In particolare, gli adempimenti in questione sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 136/2016, ovvero quelli a cui è tenuta l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione e cioè:

 

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

 

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

 

Con riferimento all’obbligo di conservazione dei documenti previsto dalla sopra riportata lettera a), in ottica di semplificazione degli adempimenti, l’Ispettorato ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza che ciò implichi la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. 

 

Il personale ispettivo potrà sempre compiere una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro, la quale potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Riguardo invece all’obbligo dell’impresa distaccante di designare un referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, viene chiarito che il soggetto referente designato per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale: sarà sufficiente, come del resto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione in Italia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento sia per eventuali notificazioni, sia per le interlocuzioni.

CCNL Agricoltura Impiegati: presentata la piattaforma per il rinnovo del contratto

Le OO.SS. richiedono aumenti retributivi in linea con l’aumento del costo della vita

Si sono aperte nei giorni scorsi le trattative per il rinnovo del contratto applicabile ai quadri ed impiegati agricoli, in scadenza al 31 dicembre 2023. Il rinnovo coinvolge oltre ventimila lavoratrici e lavoratori ed avrà validità per il periodo 2024-2027.
Confederdia e le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno illustrato i contenuti della piattaforma alle parti datoriali, sottolineando le ottime performance del settore agricolo italiano nonostante le tensioni internazionali e l’incremento generalizzato dei prezzi. I Sindacati hanno rappresentato la necessità di dare risposte al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni sociali che impattano sul lavoro in maniera sempre più rilevante.
Tra gli obiettivi principali, quello di garantire un aumento economico adeguato, che consenta ai dipendenti e alle loro famiglie di recuperare il potere di acquisto perso di fronte alle impennate inflazionistiche e all’aumento del costo della vita.
Le Parti Sociali, esprimendo la comune volontà di giungere quanto prima al rinnovo del contratto, hanno già calendarizzato i prossimi incontri per il 16, 24 Gennaio e l’8 Febbraio, per entrare nel merito delle singole tematiche da affrontare.