CIPL Edilizia Sondrio: stabiliti gli importi relativi all’EVR 2024

Definiti gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai del comparto edile

Il 15 gennaio scorso, Ance Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Sondrio hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno definito gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. L’incontro è servito a verificare l’andamento del settore edile e artigiano della provincia di Sondrio correlato ai risultati raggiunti dal punto di vista della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in applicazione a quanto disposto nell’accordo di rinnovo del CIPL per le imprese industriali ed artigiani edili del 1° dicembre 2022.
L’importo relativo all’EVR maturato nel 2023 viene erogato quale premio di risultato a livello territoriale, mediante raffronto dei parametri provinciali per i periodi riguardanti il triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020. L’emolumento è quantificato nella misura del 4% (corrispondente al 100% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 4 maggio 2022.

 

EVR Imprese industriali – Operai
Livello Importo EVR orario
/4 0,26400
3 0,24520
2 0,22040
1 0,18840
Discontinui senza alloggio 0,16960
Discontinui con alloggio 0,15080

 

EVR Imprese industriali – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 65,22840 3,26143
6 58,70520 2,93527
5 48,92080 2,44604
4 45,66040 2,28303
3 42,39840 2,11992
2 38,15880 1,90795
1 32,61440 1,63072

 

EVR Imprese artigiane – Operai
Livello Importo EVR orario
4 0,30645
3 0,28479
2 0,25610
1 0,21903

 

EVR Imprese artigiane – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 76,45840 3,82292
6 68,20320 3,41016
5 56,84160 2,84208
4 53,01520 2,65076
3 49,26880 2,46344
2 44,30600 2,21530
1 37,89200 1,89460

 

Malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, le nuove tabelle

L’INAIL rende note le nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura che sostituiscono quelle precedenti per le fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 (INAIL, circolare 15 febbraio 2024, n. 7).

L’INAIL comunica l’avvenuta approvazione della revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura per effetto del D.I. del 10 ottobre 2023, illustrando le caratteristiche delle nuove tabelle e le principali modifiche apportate.

 

Affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle 3 colonne, riferiti alla malattia stessa.

 

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale.

Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.

Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

 

Si ricordi, infatti, che, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

 

A fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

a) l’esistenza della patologia nosologicamente indicata;

b) l’adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

c) la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Per superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia certificata, l’INAIL dovrà dimostrare il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella; che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata; che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata; che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa; che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità.

 

Tra le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle si segnala, ad esempio, l’eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura.

Come peraltro precisato in più occasioni dall’INAIL, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta.

 

Viene anche introdotto il termine “cronico” per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche, sia acute, secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo.

 

Il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023 ma, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l’assicurato abbia già presentato domanda ancora in fase istruttoria e non sia stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle.

 

Invece, per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità – per i quali l’assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda. 

Fondo Fast: il piano sanitario per il 2024

Tra le prestazioni previste per il 2024 il pacchetto maternità, il rimborso per le lenti da vista  e dei ticket sanitari

Il Fondo Fast, il Fondo di Assistenza Sanitaria del Turismo, ha pubblicato il nuovo piano sanitario per il 2024.
Tra le prestazioni rimborsate vi sono:
Ticket Sanitari
E’ previsto il rimborso integrale delle prestazioni sanitarie effettuate nel Servizio Sanitario Nazionale per le seguenti prestazioni:
– indagini diagnostiche;
– ticket di pronto soccorso in relazione all’evento acuto;
– prestazioni di terapia;
– visite specialistiche;
-trattamenti fisioterapici esclusivamente a fini riabilitativi.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 500,00 euro per iscritto.
Pacchetto maternità
Il fondo rimborsa le seguenti prestazioni:
– ecografie;
– amniocentesi;
– villocentesi
– NIPT (test prenatale non invasivo)
– analisi clinico chimiche;
– n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (n° 6 per gravidanza a rischio).*
– n.1 visita anestesiologica
– elettrocardiogramma.
La disponibilità annua per la presente copertura è di 1.500,00 euro per evento
Assistenza al lavoratore non autosufficiente
Il Fondo introduce il rimborso per la prestazione di assistenza alla persona non autosufficiente, per un periodo non superiore a due anni.Per “non autosufficiente” si intende una persona che a causa di una malattia, di infortunio, si trovi a non essere in grado di svolgere, del tutto o in parte, le più comuni attività della vita quotidiana. La disponibilità annua per la presente copertura è di 4.800,00 euro pro quota per i mesi di iscrizione annua.
Long Term Care – Assistenza ai familiari non autosufficienti
Il Fondo introduce il rimborso per il Long Care Term, assistenza a familiari non autosufficienti, in condizioni di grave “non autosufficienza”.
Possono accedere alla richiesta di rimborso gli iscritti che risultano regolarmente in copertura da almeno sei mesi dalla data della fattura richiesta. La disponibilità per la presente copertura è di 3.000,00 euro annui, a nucleo familiare, in un’unica soluzione per l’intera somma erogabile.
Lenti da vista
E ‘previsto il rimborso delle lenti per occhiali da vista o per lenti a contatto (per le lenti giornaliere è ammessa un’unica richiesta per un massimo di 12 mesi di spesa). Tale prestazione è rimborsabile una volta ogni due anni dalla data delle fatture presentate (per prime richieste con data fattura 2024), per difetti visivi con variazione di almeno 0,50 diottrie per occhio, nell’ambito del periodo di validità della copertura. La disponibilità annua per la presente copertura è di 150,00 euro
Vaccini antinfluenzali
Vengono rimborsati: vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B, oltre a vaccini quadrivalenti che contengono due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e due virus di tipo B. La disponibilità annua per la presente copertura è di 15,00 euro.