Previndai: compilabile on line la dichiarazione contributiva

La dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024 è compilabile on-line

Previndai, il Fondo Pensione dei dirigenti industriali, ha previsto la possibilità di compilare on-line la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024.La scadenza del versamento è il 22 aprile 2024.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
Per l’anno 2024 restano validi i seguenti princìpi di contribuzione:
– massimale retributivo di 180.000 euro;
– minimo contributivo a carico dell’azienda pari a 4.800 euro da riconoscere a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR);
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ovvero la facoltà dell’impresa di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino ad un massimo del 7% a carico dell’impresa (a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%). 

Assunzioni ex lavoratori Alitalia: prime indicazioni per l’esonero contributivo 

Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dello sgravio per i datori di lavoro (INPS, circolare 22 marzo 2024, n. 47).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana Spa. e di Alitalia Cityliner Spa, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

L’agevolazione in argomento è stata stabilita dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, prevedendo un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano questo tipo di assunzioni per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I rapporti di lavoro agevolati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, l’INPS segnala che, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge 3 aprile n. 142/2001).

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l’agevolazione in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assetto

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni e compatibilità

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in questione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre, l’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023 subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis” o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Peraltro, lo sgravio in oggetto risulta cumulabile con altre agevolazioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La domanda

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo verrà comunicata dall’INPS con apposito messaggio.

CCNL Commercio (Confcommercio): firmato il rinnovo

 

Sottoscritte le ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti nazionali del terziario

Dopo 4 anni di attesa, le Parti sociali Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario. Tale accordo, che interessa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:

– nuovi congedi per le donne vittima di violenza;
– un aumento salariale mensile di 240,00 euro al quarto livello, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli. 

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

Inoltre, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.

Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69