ENEL: Accordo per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro

Firmato il giorno 21/12/2021, tra ENEL S.p.A., anche in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, si è sottoscritto l’accordo per la chiusura della vertenza relativa al riconoscimento di alcuni istituti contrattuali con i lavoratori assunti con CFL

Il presente accordo ha la finalità di chiudere la vertenza con i lavoratori assunti negli anni scorsi presso l’Enel con Contratto di Formazione e Lavoro, trasformato poi in contratto a tempo determinato, per ottenere il riconoscimento dei vecchi istituti contrattuali dei “supplementi dei minimi” e “aumenti biennali”.
In considerazione del fatto che la normativa relativa a tali ultimi istituti contrattuali, con l’art. 36 del CCNL del 24/7/2001 è stata soppressa e sostituita con il nuovo istituto di natura economica collegato all’anzianità di servizio, denominato “aumenti periodici di anzianità”, a partire dall’anno 2010, si è sviluppato un filone di contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del periodo di durata del CFL anche ai fini della maturazione dei “supplementi dei minimi” e degli “aumenti biennali” con la conseguente richiesta delle relative differenze retributive.

Ciò posto, considerato che la platea dei lavoratori potenzialmente interessati da tale contenzioso è costituita da coloro che percepiscono un assegno ad personam, a titolo di “aumento biennale” o di “supplemento dei minimi”, di importo inferiore rispetto a quello che percepirebbero a seguito del ricalcolo dei predetti istituti a decorrere dalla data di assunzione del CFL, le Parti hanno convenuto quanto segue:

A. Quanto definito nel presente accordo troverà applicazione nei confronti del personale, rientrante nelle condizioni su specificate, che esprima la propria adesione alla soluzione conciliativa descritta nei sottostanti punti I e II, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo B del presente Accordo:

I – Ai lavoratori che, a seguito del ricalcolo a decorrere dalla data di assunzione con CFL degli istituti dei “supplementi dei minimi” ovvero degli “aumenti biennali”, maturino un assegno ad personam di importo superiore rispetto a quello allo stesso titolo ad oggi percepito, verrà riconosciuto, in luogo di quest’ultimo, il nuovo importo in tal modo determinato, in cifra fissa lorda non assorbibile, con decorrenza dall’1/3/2022. Si riportano di seguito i valori di detto incremento, discendenti dalle tipologie di titolo di studio richiesto all’atto dell’assunzione stessa:

Supplementi dei minimi:
– IPSIA: euro 41,83
– Diploma: euro 56,80
– Laurea: euro 71,12

Aumenti biennali:
– IPSIA: euro 26,13
– Diploma: euro 33,72

II – Agli stessi lavoratori verrà inoltre corrisposta una tantum una somma lorda forfettaria omnicomprensiva così calcolata:

a) lavoratori che non hanno mai formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto: importo lordo corrispondente a 4 annualità del valore dell’incremento specificato al precedente punto (valore punto A-I per 14 mensilità per 4);
b) lavoratori che in passato hanno formalizzato atti interruttivi della prescrizione del diritto, tuttora produttivi di effetti in quanto eventualmente reiterati alla scadenza dei primi 5 anni:
   b1) qualora gli stessi non abbiano anche proposto ricorso giudiziale, 80% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.
   b2) qualora invece i suddetti lavoratori abbiano già incardinato un giudizio, 90% dell’importo annuo (14 mensilità) per il numero di anni e/o frazioni di anno coperti dall’atto interruttivo della prescrizione.

Sono ovviamente esclusi i lavoratori che abbiano ricevuto in qualunque grado di giudizio una sentenza favorevole; laddove la stessa sia stata impugnata e il relativo giudizio sia ancora pendente, l’Azienda si impegna a rinunciare allo stesso accollandosi le relative spese.
– La somma lorda forfettaria omnicomprensiva calcolata sulla base dei criteri sopra descritti sarà incrementata della percentuale pari al 10% per tener conto dei connessi riflessi sulle voci variabili. L’importo una tantum così definito è da considerarsi comprensivo di ogni effetto sugli istituti di legge e di contratto diretti e indiretti e non concorrerà ai fini del computo del trattamento di fine rapporto (TFR).

B. L’erogazione degli importi di cui ai punti A-I e A-II, avverrà in esito all’espletamento della procedura aziendale oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, descritta nell’accordo stesso.

Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

Convenzione AASSOD – REALE MUTUA – ANASTE per l’Assistenza sanitaria

 

 

GEN 2022 ANASTE ha stipulato il convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa in favore dei lavoratori, compresi nella sfera di applicazione del CCNL.

Come previsto dal CCNL ANASTE ha proceduto al convenzionamento con un Fondo di assistenza per attivare una forma di sanità integrativa. Tutti i lavoratori Anaste possono avvalersi della esperienza di Blue Assistance per l’erogazione delle prestazioni, società leader nell’assistenza alla Persona e alla Famiglia, che opera in partnership con AASSOD, Associazione fondata da Reale Mutua Assicurazioni.
La contribuzione ai suddetti Enti, che ne cureranno la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro a carico del lavoratore.
Detti contributi devono essere versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.
Saranno iscritti tutti i lavoratori cui trova applicazione il CCNL, ad esclusione dei quadri e dirigenti.
Il datore che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
Per i versamenti l’ IBAN: IT 18 O 03138 01000 00001 33659 86 intestato ad AASSOD presso BANCA REALE Sede

Prevenzione San.Arti gratuita nell’artigianato

I dipendenti delle imprese artigiane iscritti al fondo di assistenza sanitaria San.Arti, fino al 30 giugno 2022, possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.

Fino al 30 giugno 2022 è possibile per gli iscritti al Fondo San.Arti, usufruire di tutti i pacchetti prevenzione previsti dal proprio Piano sanitario, anziché uno solo a scelta tra quelli proposti, si tratta di:
PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
PREVENZIONE ONCOLOGICA
PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA

L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione medica, necessaria solo per la mammografia.

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

La prevenzione cardiovascolare comprende:
una visita specialistica cardiologia
ECG basale e da sforzo
indagini ematochimiche: azotemia; colesterolo totale e HDL; creatininemia; esame emocromocitometrico; glicemia; omocisteina; trigliceridi; VES.

PREVENZIONE ONCOLOGICA

Prevenzione oncologica femminile
Il pacchetto prevenzione oncologica femminile comprende:
una visita specialistica ginecologica e senologica (unico specialista)
ecografia dell’apparato genitale femminile per via transvaginale
esame mammografico (se hai già compiuto 40 anni, con prescrizione medica)
pap test
accertamenti diagnostici ematochimici: Ca 125, esame
emocromocitometrico, VES
esame delle urine

Prevenzione oncologica maschile
Il pacchetto prevenzione oncologica maschile comprende:
una visita specialistica urologia
accertamenti diagnostici ematochimici: esame emocromocitometrico, VES
esami delle urine
dosaggio PSA (se hai già compiuto 40 anni)
ecografia prostatico vescicale transrettale

PREVENZIONE DERMATOLOGICA

Il pacchetto prevenzione dermatologica comprende:
mappatura dei nei in epiluminescenza
visita specialistica dermatologica.

PREVENZIONE OCULISTICA – MALATTIE DEL VISUS

Il pacchetto prevenzione oculistica – malattie del visus comprende:
una visita specialistica oculistica con fundus oculi e rilascio di certificazione nell’ipotesi di alterazioni del visus
tonometria.