CCNL Unionmeccanica – EBM – Nuovi Bandi per Borse di studio

Il Comitato Esecutivo di EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanici – ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio 2021/2022 per i figli dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il CCNL Unionmeccanica

Il Comitato Esecutivo di EBM, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici per il settore Unionmeccanica Confapi, ha approvato l’emanazione di due bandi per borse di studio per i figli studenti dei dipendenti delle aziende che applicano il relativo CCNL:

– un bando prevede l’assegnazione di  102 borse di studio, per la frequenza ai corsi di laurea per l’anno 2021/2022, del valore di € 2.500 ciascuna

– un bando prevede l’assegnazione di 400 borse di studio per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media inferiore per l’anno scolastico 2021/2022, del valore di € 350 ciascuna.

I requisiti di ammissione verranno indicati in sede di pubblicazione dei Bandi a partire da luglio 2022 per il “Bando corsi di laurea” e da settembre 2022 per il “Bando diploma di licenza media inferiore”.
Potranno partecipare alla selezione se in possesso dei relativi requisiti, i figli delle lavoratrici e dei lavoratori, dipendenti delle aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica ed in regola con i versamenti ad EBM, nonché gli studenti lavoratori.
Tutti i dettagli su entrambi i bandi verranno comunicati, come di consueto, tramite news sul sito e con l’invio di newsletter a lavoratrici, lavoratori e alle aziende. Per entrambi i bandi le domande potranno essere presentate dalle lavoratrici e dai lavoratori accedendo alla propria area riservata EBM o, per conto delle lavoratrici o dei lavoratori, da parte dell’azienda o del consulente associato all’azienda.

Tessile/moda Confapi: Elemento perequativo a giugno

Erogato, con la busta paga del mese di gugno, un elemento perequativo a gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli Confapi

 

Nelle aziende dove non è stata data applicazione al premio di produttività, competitività, efficienza e di redditività, verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione al premio previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni

3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711).

La vicenda
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.

La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Cassazione
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.

Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale.

In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.