Sostegno al commercio al dettaglio

Stabiliti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione (MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 24 marzo 2022)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso di determinatin requisiti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il decreto in oggetto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione e fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione della stessa.
Esso definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l’agevolazione, nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.
Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludano positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo è ridotto, qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il Ministero, svolti tutti gli adempimenti indicati sopra ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari. Il predetto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti richiedenti.
Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero, verificata l’assenza del soggetto beneficiario nell’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. “visura Deggendorf” rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti.
Il Ministero, nei casi di esito positivo della verifica procede all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.
Le agevolazioni in esame sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.

Le regole per le cooperative di lavoratori di aziende trasferite dai titolari

Pubblicato nella G.U. 4 aprile 2022, n. 79 il decreto 17 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico recante modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi, in attuazione dell’art. 23, co. 3-quater, D.L. n. 83/2012.

I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.
I finanziamenti sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. 4 gennaio 2021, fatta salva l’applicazione delle seguenti condizioni:
a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di tre anni;
b) importo non superiore a sette volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
Le società cooperative beneficiarie dell’intervento rispettano la condizione di prevalenza (art. 2513, c.c.), a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dal 4 aprile 2022.

Bonus acqua potabile: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 01 aprile 2022, n. 17).

L’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
– ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Detto questo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.