Bici e monopattini elettrici: determinata la percentuale del credito d’imposta

Il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 23 maggio 2022, n. 176217)

Il Decreto Rilancio (co. 1-septies, articolo 44, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate e nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro, a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Successivamnete sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro.
In particolare, è stato previsto che:
a) l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta è presentata all’Agenzia delle entrate dal 13 aprile al 13 maggio 2022;
b) ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario;
c) la percentuale di cui al punto precedente è ottenuta, in base al rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 5 milioni di euro) e l’importo complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate dai beneficiari. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al suddetto limite di spesa di 5 milioni di euro.
Pertanto, con il provvedimento in oggetto si rende noto che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Accesso consultazione telematica planimetrie catastali per gli agenti immobiliari

Disposte le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell’immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, D.L. n. 152/2021. Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’adeguamento del servizio, è definita una procedura transitoria per consentire comunque l’accesso alle planimetrie, da parte dei delegati, con modalità semplificate (Agenzia delle entrate – Provvedimento 20 maggio 2022, n. 174602).

L’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa.
La delega è conferita da almeno uno degli intestatari catastali (delegante) compilando lo specifico modulo e ha efficacia di 30 giorni dalla sua sottoscrizione.
L’originale della delega è conservato per un periodo di cinque anni da parte del delegato ed esibito nel caso di richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Il delegante comunica all’Agenzia delle entrate il conferimento della delega mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa, il delegante consegna direttamente la delega a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, ovvero la trasmette mediante posta elettronica (PEC o email); la delega inviata per posta elettronica è prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante, oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea a cui allegare una copia del documento di identità del delegante. Il documento informatico di delega, ovvero la copia informatica della stessa, può essere trasmesso all’Agenzia delle entrate anche dal delegato, mediante apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il delegato accede con le proprie credenziali all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.
L’Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta e la rende disponibile nell’area riservata del delegato. Contestualmente, verrà fornita notifica al delegante dell’erogazione del servizio, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull’area riservata.
I dati acquisiti dagli agenti immobiliari possono essere utilizzati dagli stessi esclusivamente per l’accesso telematico, nei limiti della delega ricevuta e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali.
Nelle more del completamento degli interventi tecnici necessari per l’attivazione del servizio, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC) a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.
L’Agenzia delle entrate, verificata la delega trasmessa, invia all’indirizzo PEC del delegato, copia della planimetria in formato pdf.

Reti di imprese agricole e agroalimentari: Tax credit e modalità di accesso

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713, ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.

L’art. 1, co.131, L. n. 178/2020, alle reti di imprese agricole e agroalimentari ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta a sostegno del made in Italy di cui all’art. 3, co. 1, D.L. n. 91/2014, conv., con modif., dalla L. n. 116/2014.
Il tax credit viene riconosciuto per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro (25.000 euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza.
Rientrano quindi nell’agevolazione tutte quelle spese sostenute con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
– dotazioni tecnologiche;
– software;
– progettazione e implementazione;
– sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Modalità di richiesta

Per accedere al credito d’imposta deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini della comunicazione, deve essere utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713.
La comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022), esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Inoltre, il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

Cause di decadenza/revoca

L’agevolazione decade nei seguenti casi:
– accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
– mancato rispetto delle condizioni di accesso;
– utilizzazione difforme dalla destinazione.

Il credito d’imposta è invece revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.